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LEGGE SABATINI

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A PARTIRE DAL 15.04.2009 E FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

SOGGETTI RICHIEDENTI

a. le Banche;

b. le Società di Leasing;

c. i Confidi;

d. le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Soggetti beneficiari sono le PMI.

I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A.situata nel territorio della regione Abruzzo

ATTIVITA' ESCLUSE DALL'INTERVENTO

Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione Istat 2002)

- industria carboniera- 10.1, 10.2, 10.3,

- siderurgia 13.10 e 13.20; 27.10, 27.22.1, 27.22.2,

- fibre sintetiche 24.70;

- costruzioni navali 35.11;

- pesca (05.01);

- piscicoltura, acquacoltura (05.02).

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Abruzzo.

Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonchè le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d.noleggio “a freddo”).

OPERAZIONI AGEVOLABILI

Operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di macchinari. L'operazione finanziaria deve coprire almeno il 60% del costo ammissibile all'intervento.

INTERVENTO CONTRIBUTIVO

L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

Nel costo del macchinario sono ricomprese, purchè inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, ̵ nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all’utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad €5.000.000,00.

Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all’I.V.A.

Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo dei macchinari, in relazione a contratti di finanziamento o locazione finanziaria stipulati dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento;

Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammesso all'intervento, con durata fissa di 7 anni comprensivi di 2 preammortamento e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:

• l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

• l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

•l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

• non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);

• non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;

• non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

• in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

• gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'esportazione, nonché all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese in difficoltà ovvero in stato di liquidazione volontaria.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità massime consentite dalle vigenti norme dell’Unione Europea.

Il contributo decorre:

• nel caso di sconto di effetti, dalla data di emissione dei titoli ovvero dalla data della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all’emissione dei titoli;

• nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell’importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all’erogazione del finanziamento;

• nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti. L’agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

 

Se siete interessati contattateci al più presto:

TELEFONO  085/4224330       FAX    085/4293670      E_MAIL    info@studiosafin.it

 


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