APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE A PARTIRE DAL 15.04.2009 E FINO AD ESAURIMENTO
DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE.
SOGGETTI RICHIEDENTI
a. le Banche;
b. le Società di Leasing;
c. i Confidi;
d. le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
Soggetti beneficiari sono le PMI.
I soggetti beneficiari devono avere unità
locale iscritta al R.E.A.situata nel territorio della regione Abruzzo
ATTIVITA' ESCLUSE DALL'INTERVENTO
Sono esclusi dall'intervento
gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività
economiche (classificazione Istat 2002)
- industria carboniera- 10.1, 10.2,
10.3,
- siderurgia 13.10
e 13.20; 27.10, 27.22.1, 27.22.2,
- fibre sintetiche 24.70;
- costruzioni navali 35.11;
- pesca (05.01);
-
piscicoltura, acquacoltura (05.02).
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo
superiore ad € 1.000,00.
I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto
beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità
produttiva situata nel territorio della Regione Abruzzo.
Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli
iscritti ai Pubblici Registri nonchè le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in
comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d.noleggio “a freddo”).
OPERAZIONI AGEVOLABILI
Operazioni finanziarie effettuate
da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di
macchinari. L'operazione finanziaria deve coprire almeno il 60%
del costo ammissibile all'intervento.
INTERVENTO CONTRIBUTIVO
L'intervento è finalizzato
alla sovvenzione del costo di acquisizione del
macchinario.
Nel costo del macchinario sono ricomprese, purchè inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, ̵ nel
limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio,
collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all’utilizzo
della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente
indispensabili al funzionamento della macchina stessa.
Il costo macchina
ammissibile per singola operazione è limitato ad €5.000.000,00.
Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi
all’I.V.A.
Le spese sostenute devono essere
debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle
agevolazioni le spese sostenute per contanti.
Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di
complessivi 5.000.000,00 Euro di costo dei macchinari, in relazione a contratti
di finanziamento o locazione finanziaria stipulati dal 1 gennaio al 31
dicembre dello stesso anno.
Il tasso di riferimento
applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.
Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento;
Il contributo è calcolato su
un finanziamento standard di importo pari al costo
ammesso all'intervento, con durata fissa di 7 anni comprensivi di 2 preammortamento e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato
al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con
modalità 360/360.
Gli investimenti finalizzati
all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui
all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni
di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:
• l'intensità
lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili,
ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle
zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE)
n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli
50 e 94 dello stesso Regolamento;
• l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non
può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre
esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o
nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii)
e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate
dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso
Regolamento;
•l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della
produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento
dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
• non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi=
span>, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di
produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della
produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione
l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);
• non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente
consumo di acqua;
• non possono
essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti
di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
• in caso di operazione di acquisizione mediante locazione
finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene
oggetto dell'agevolazione;
• gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà.
Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.
Sono esclusi gli
interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse
all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento
di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'esportazione,
nonché all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti importati. Non possono comunque accedere alle
agevolazioni le imprese in difficoltà ovvero in stato di
liquidazione volontaria.
L'agevolazione è
cumulabile con altre agevolazioni
contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre
leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità massime
consentite dalle vigenti norme dell’Unione Europea.
Il contributo
decorre:
• nel caso di sconto di effetti, dalla data di emissione dei titoli ovvero dalla data della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all’emissione dei titoli;
• nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell’importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all’erogazione del finanziamento;
• nel caso di locazione finanziaria, dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna.
Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti. L’agevolazione è costituita da un
contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
Se
siete interessati contattateci al più presto:
TELEFONO 085/4224330 – FAX 085/4293670 – E_MAIL info@studiosafin.it