SOGGETTI
BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI (comma
233)
233. Agli esercenti attività di
rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione
amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è
concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e
l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la
diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.=
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AMMONTARE DEL CREDITO
D'IMPOSTA (comma 234)
234. Il credito d'imposta di cui al comma
233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni
e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo
di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo
d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
FRUIZIONE DEL CREDITO
D'IMPOSTA (comma 235)
235. La fruizione del credito d'imposta
di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro
per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
ASPETTI
PROCEDURALI
I soggetti interessati
all'agevolazione sono tenuti a presentare un'apposita istanza
all'Agenzia delle entrate.
L'istanza deve essere presentata
utilizzando il modello di istanza di attribuzione del credito d'imposta
per le misure di sicurezza (modello IMS) approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'istanza puòessere
presentata nell'anno 2008
a partire dalle ore 10:00 del 28 Aprile e per ciascuno
degli anni 2009 e 2010 a partire
dalle 10:00 del 2 Febbraio.=
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ASPETTI
COMUNITARI (comma237)
237.
L'agevolazione
di cui ai commi da 233
a
235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita
esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea agli aiuti di importanza minore.