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CREDITO DI IMPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

“Presentazione delle istanze a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio 2009”

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI (comma 233)

233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA (comma 234)

234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA (comma 235)

235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

ASPETTI PROCEDURALI

I soggetti interessati all'agevolazione sono tenuti a presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

L'istanza deve essere presentata utilizzando il modello di istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (modello IMS) approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza puòessere presentata nell'anno 2008 a partire dalle ore 10:00 del 28 Aprile e per ciascuno degli anni 2009 e 2010  a partire dalle 10:00 del 2 Febbraio.

 

ASPETTI COMUNITARI (comma237)

237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

 

 


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