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CREDITO DI IMPOSTA PER LE PMI DI VENDITA AL DETTAGLIO E ALL’ INGROSSO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

“Presentazione delle istanze a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio 2009”

SOGGETTI BENEFICIARI (comma 228)

Piccole e medie imprese commerciali  di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

SPESE AMMISSIBILI (comma 228)

Le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine ed altri illeciti, comprese quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.<= /o:p>

E' prevista l'acquisizione anche mediante contratto di locazione finanziaria.

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA (comma 228)

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80% delle spese ammissibili all'agevolazione sostenute. Tali spese vanno assunte al netto dell'IVA ammessa in detrazione.

Il decreto commercio riconosce il credito d'imposta per un importo non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario.

 

ASPETTI PROCEDURALI

I soggetti interessati all'agevolazione sono tenuti a presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

L'istanza deve essere presentata utilizzando il modello di istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (modello IMS) approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere presentata nell'anno 2008 a partire dalle ore 10:00 del 28 Aprile e per ciascuno degli anni 2009 e 2010  a partire dalle 10:00 del 2 Febbraio.

 

comma 229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 


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