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CREDITO DI IMPOSTA PER I NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

Finalmente si è sbloccato il Credito d’imposta già previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 27 di cembre 2006 n. 296) per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produt tive ubicate nelle regioni del sud.

L’operatività dell’agevolazione nella forma di Credito d’imposta è prevista, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Credito di imposta per nu ovi investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271)

271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, dest inati a strutture produttive ubicate nelle arre delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi 272 a 279.

Misura massima del credito d’imposta (comma 272)

272. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Acquisizioni agevolabili (comma 273)

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II. 2[1] e B.II. 3[2],<= span dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici [3] commisurati alle esigenze produttive e= gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti [4] concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medes imo periodo d'imposta.

Ammontare del credito d’imposta (comma 274)

274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo comp lessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel peri odo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locato re per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione .

Settori esclusi dal credito d’imposta (comma 275)

275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'indus tria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la discip lina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissi one europea.

Modalità di determinazione del credito d’imposta (com ma 276)

276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.[5] Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile del l'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redd iti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impo sta con riferimento al quale il credito e' concesso.

Decadenza dal credito d’imposta in caso di mancata entrata in funzione del bene (comma 277)

277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione e ntro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funz ione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato deg li investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatt o. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica no le ipotesi ivi indicate.

Verifiche per garantire la corretta applicazione del credito d’imposta (comma 278)

278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e del le finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottat e le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche[6] necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verif iche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità deg li investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Preventiva autorizzazione comunitaria (comma 279)

279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissi one europea[7].

Se siete interessati contattateci al più presto:

TELEFONO 085/296162 – 085/4224330 FAX 085/4293670 E MAIL info@studiosafin.it



[1] Conti patrimoniali att ivi B.II. 2 Impianti fissi, Impianti generici, Impianti specifici, Macchinari di produzione.

[2] Conti patrimoniali att ivi B.II. 3: Stampi e modelli, Attrezzature industriali, Attrezzature commercia li.

[3] Conti patrimoniali att ivi B. I. 3: software (acquistato), Software (acquisizione del diritto all’utilizzo)

[4] Conti Patrimoniali Att ivi: B. I. 3 : Diritti di Brevetto industriale

[5] A= rt 53 Legge Finanziaria 2008. A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel lim ite annuale di 250.000. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dice mbre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

[6] Le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche devono essere effettuate con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze entro Marzo 2008

[7] L’autorizzazione della Commissione europea è già stata ottenuta.


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