Finalmente si è
sbloccato il Credito d’imposta già previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 27 di
cembre
2006 n. 296) per
l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produt
tive
ubicate nelle regioni del sud.
L’operatività
dell’agevolazione nella
forma
di Credito d’imposta è prevista, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Credito di imposta per nu
ovi
investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271)
271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 273, dest
inati
a strutture produttive ubicate nelle arre delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato istitutivo della Comunità
europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta
secondo le modalità di cui ai commi 272 a 279.
Misura massima del credito
d’imposta (comma 272)
272. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste
dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.=
p>
Acquisizioni agevolabili (comma 273)
273.
Ai fini
del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie,
classificabili nell'attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo
comma, voci B.II. 2 e
B.II. 3,<=
span
dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e=
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta
nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali
beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medes
imo
periodo d'imposta.
Ammontare del credito d’imposta (comma 274)
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo comp
lessivo
dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel peri
odo
d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta
della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locato
re
per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione
.
Settori esclusi dal credito d’imposta (comma 275)
275. L'agevolazione
di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori
dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti
di
Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'indus
tria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a
favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono
ai
settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la discip
lina
multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissi
one
europea.
Modalità di determinazione del credito d’imposta (com
ma
276)
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato
nella relativa dichiarazione dei redditi.=
a>
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile del
l'imposta
regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redd
iti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle
imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine
per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impo
sta
con riferimento al quale il credito e' concesso.
Decadenza dal credito d’imposta in caso di mancata entrata in
funzione del bene (comma 277)
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione e
ntro
il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro
il
quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funz
ione
i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse
da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e'
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati,
il
credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato deg
li
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
di
cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatt
o.
Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione
del
presente comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica
no
le ipotesi ivi indicate.
Verifiche per garantire la corretta applicazione del credito
d’imposta (comma 278)
278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e del
le
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottat
e le
disposizioni per l'effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verif
iche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta,
sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità deg
li
investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Preventiva autorizzazione comunitaria (comma 279)
279. L'efficacia
dei commi da 271 a
278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissi
one
europea.
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