Il Piano Nazionale di Transizione
4.0
Il credito d’imposta industria 4.0
è previsto all’interno
del Piano Nazionale di Transizione 4.0, una misura finalizzata a sostenere la
ripresa dell’economia e delle imprese italiane, dopo le misure di contenimento
della pandemia che le hanno tanto penalizzate. Ma da dove arrivano queste risorse
finanziarie messe a disposizione delle imprese?
Il Piano Nazionale di Transazione 4.0 – come si evince
dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (link) – sfrutta risorse che l’Europa ha
messo a disposizione tramite il Recovery Fund.
Contiene, quindi, tutta una serie di agevolazioni fiscali che vanno a sostenere
il bisogno di liquidità delle imprese e il loro sviluppo.
2. Cos’è il credito d’imposta 4.0?
Nel concreto, il credito d’imposta 4.0 è una
agevolazione per le imprese che investono in beni strumentali materiali e
immateriali. Si tratta di un vero e proprio “rimborso” pari a percentuali
variabili (vedi paragrafo dedicato) del costo sostenuto per l’acquisto dei
suddetti beni.
Questa agevolazione si configura come evoluzione del
precedente Iperammortamento. Rispetto al
passato, la normativa del 2021 cambia le percentuali di aliquota e rende i
tempi di fruizione dei crediti più rapidi. In comune con le misure degli anni
precedenti restano invece i presupposti: l’acquisto – rispetto al quale si può
ottenere il credito – deve essere rivolto all’evoluzione tecnologica
dell’azienda, alla interconnessione di strumenti, persone e reti in un dialogo
digitale.
3. Credito d’imposta 4.0: a chi è
rivolto
Il credito d’imposta 4.0 è rivolto a tutte le
imprese cha hanno sede in Italia, incluse le organizzazioni di soggetti non
residenti. In questa definizioni sono quindi incluse tutte le imprese,
indipendentemente dal settore, dimensione, regime fiscale o forma giuridica,
nonché tutti i professionisti (esercenti arti e professioni) che effettuino
investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) e destinati a
strutture anch’esse ubicate in Italia.
Per avere diritto al credito d’imposta 4.0,
tuttavia, l’ordine per beni strumentali deve essere accettato dal fornitore o
venditore entro il 31 Dicembre 2022, con un versamento di acconto da parte
dell’acquirente pari ad almeno il 20% del costo totale del bene.
L’ulteriore parametro obbligatorio per avere diritti
al credito d’imposta 4.0 è quello di essere in regola con tutte le
normative e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, contributi
previdenziali e assistenziali.
Quali beni si possono finanziare con il credito
d’imposta 4.0?
Le agevolazioni previste prevedono agevolazioni
sull’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, ma cosa rientra, di
preciso, in questa definizione?
Il Piano Nazionale di Transizione 4.0 ha come
obiettivo ultimo la ripresa economica del paese e delle sue imprese, sì, ma in
chiave digitale. Le agevolazioni previste intendono incentivare lo sviluppo
verso il digitale e l’interconnessione, ambito nel quale l’Italia si trova
indietro rispetto al resto d’Europa. Per questo, i “beni strumentali” per le quali
le imprese possono ottenere agevolazioni sono strumentazioni e reti
informatiche, nonché tutti quei beni acquistati dall’azienda al fine di
interconnettere in chiave digitale le persone, i macchinari che operano in
azienda, i sistemi informatici…
Beni strumentali materiali 4.0 (ved. allegato A)
Per beni strumentali materiali si intendono tutti quei
beni materiali destinati allo sviluppo e al miglioramento tecnologico
dell’azienda in ottica digitale – l’elenco dei beni strumentali materiali che
rientrano nel piano di agevolazione credito d’imposta industria 4.0 si
trova nell’allegato A relativo alla legge 232 dell’11 Dicembre 2016. Si tratta,
comunque, di beni strumentali computerizzati, o il cui funzionamento è gestito
da sensori e azionamenti, e quindi acquisti in ambito meccatronico, robotico, delle
nanotecnologie, stampa 3D, sviluppo di materiali.
In realtà per essere certi che i beni materiali,
ovvero le macchine, acquistati siano eleggibili per l’ottenimento delle
agevolazioni, devono essere dotati di:
- Controllo
per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller) e/o CNC (Computer Numerical Control);
- Interconnessione
agli altri sistemi informatici della fabbrica;
- Integrazione
automatica con il sistema logistico della rete di fornitura o della
fabbrica stessa e/o con le altre macchine del ciclo di produzione della
fabbrica;
- Avere
un’interfaccia semplice e intuitiva;
- Rispondere
ai parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro.
Ma non finisce qui, perchè
le macchine devono essere anche dotate di almeno due tra le seguenti
caratteristiche:
- Sistemi
di controllo remoto (telemanutenzione e/o
telediagnosi);
- Monitoraggio
continuo dei parametri mediante sensori;
- Integrazione
tra macchina/impianto fisico come la modellizzazione e/o simulazione del
proprio comportamento;
- Dispositivi
e componenti intelligenti per l’integrazione;
- Filtri
e sistemi di recupero acqua, aria, olio, polveri, sostanze chimiche con
sistemi di segnalazione di inefficienza;
- Integrazione
con il sistema di fabbrica con sistema di avvisi o stop.
Beni strumentali immateriali 4.0 (ved. allegato B)
Anche per i beni immateriali vige il principio che
essi devono essere destinati al miglioramento tecnologico dell’impresa in
ottica digitale. Nei beni strumentali immateriali rientrano quindi software,
sistemi, piattaforme, applicazioni… L’elenco dettagliato dei beni strumentali
immateriali il cui acquisto dà diritto alle agevolazioni previste dal credito
d’imposta 4.0 è consultabile nell’allegato B della legge che regola in
materia, ovvero la 232 dell’11 Dicembre del 2016.
È importante notare che dai beni strumentali
immateriali non sono esclusi investimenti per progetti formativi o investimenti
in ricerca, sviluppo, innovazione e design.
Beni materiali e immateriali diversi da quelli
compresi negli allegati A e B dei punti precedenti (commi 1054 e 1055, legge
178/2020).
Il credito di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle
stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati
dagli esercenti arti e professioni. I professionisti, quindi, possono
beneficiare del credito di Industria 4.0 per l’acquisto di beni generici: ad esempio, un computer, una stampante o altre
macchine di ufficio, compresi quelli sotto i 516,46 euro. Lo ha confermato
anche la circolare 9 varata lo scorso 23 luglio che ha però ricordato come
anche i professionisti debbano rispettare le regole sulla sicurezza sul lavoro
ed essere in regola con i versamenti previdenziali.
4. Credito d’imposta 4.0: quali
agevolazioni prevede
Per ogni categoria di investimento sono previste
diverse agevolazioni e diversi scaglioni. Esaminiamoli nel dettaglio.
Credito d’imposta beni materiali 4.0
Per gli investimenti avvenuti dal 16/11/2020 e entro
il 2021 è previsto un credito d’imposta al:
- 50% per quote d’investimento fino
a 2,5 milioni di euro;
- 30% per
quote d’investimento comprese tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per
quote d’investimento comprese tra 10 e 20 milioni di euro.
Sono eleggibili per il credito d’imposta
4.0 con queste percentuali anche gli investimenti effettuati entro la fine
di giugno 2022 purché l’ordine sia stato accettato dal venditore e si sia
pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 Dicembre 2021.
Per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 gli
scaglioni rimangono gli stessi, ma le percentuali relative al credito d’imposta
diventano:
- 40% per
quote fino a 2,5 milioni;
- 20% per
quote comprese tra 2,5 e 10 milioni;
- 10% per
quote comprese tra 10 e 20 milioni.
Sono eleggibili per il credito d’imposta 4.0
con queste percentuali di aliquota anche gli investimenti effettuati entro il
30 Giugno 2023, purché entro la fine del 2022 l’ordine sia stato accettato dal
venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del totale.
Credito d’imposta beni immateriali o
software 4.0
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali o
software effettuati tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Dicembre 2022, le imprese
hanno diritto a un credito d’imposta del
20% (limite massimo di costi ammissibili di 1 milione di euro).
Sono eleggibili per queste agevolazioni anche gli
investimenti effettuati entro il 30 Giugno 2023, purché l’ordine sia stato
accettato- e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% – entro il 31
Dicembre 2022.
Credito imposta beni strumentali
materiali e immateriali ORDINARI (non 4.0)
Per gli investimenti di beni generici effettuati nel
periodo dal 16 novembre del 2020 al 31 dicembre del 2021, il credito di imposta
spetta in misura pari al 10% del costo nel limite massimo di due milioni di
euro per i beni materiali e un milione di euro per quelli immateriali.
Se l’investimento riguarda strumenti e dispositivi
tecnologici destinati al lavoro agile, la misura del credito è aumentata al 15
per cento.
Per gli investimenti effettuati nel periodo dal primo
gennaio del 2022 e fino al 31 dicembre
del 2022, il credito spetta invece nella misura unica del 6%. In entrambe
le finestre temporali, è possibile concludere l’investimento entro il 30 giugno
dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno l'ordine
sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti almeno in misura pari
al 20% del costo di acquisizione.
La fruizione è in 3 quote annuali ed è ammessa la
compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli
investimenti in beni strumentali.
Credito d’imposta formazione 4.0
Tra i beni strumentali immateriali sono riconosciute
anche tutte le spese e gli investimenti delle imprese dedicati alla formazione
del personale circa le materie e le competenze rilevanti per la trasformazione
digitale e tecnologica delle aziende.
SI riconosce quindi alle aziende, relativamente alle
spese relative alla formazione del personale dipendente, un credito di
imposta formazione 4.0 del:
- 50% per
piccole imprese (massimo annuale 3000.000 €);
- 40% per
le medie imprese (massimo annuale 250.000 €);
- 30% per
la grandi imprese (massimo annuale di 250.000€);
- il credito d’imposta formazione 4.0 può
inoltre arrivare a coprire fino al 60% delle spese sostenute nel caso in cui
la formazione coinvolga lavoratori dipendenti svantaggiati.
Credito d’imposta 4.0 investimenti
in ricerca, sviluppo, innovazione e design
Per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo,
innovazione e design, la normativa prevede le seguenti agevolazioni:
- 12% del
credito d’imposta (limite massimo 3 milioni di euro) per le spese relative
ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- 6% del
credito d’imposta (limite massimo 1,5 milioni di euro) per le spese
relative ad attività di innovazione tecnologica finalizzate alla
realizzazione dei prodotti o di nuovi processi di produzione.
- 10% del
credito di imposta (limite massimo 1,5 milioni di euro) per le spese
relative ad attività di innovazione finalizzate alla transizione ecologica
o digitale delle imprese.
- 6% del
credito di imposta (limite massimo 1,5 milioni di euro) per le spese
relative ad attività di design per la realizzazione di nuovi prodotti nel
settore tessile, dell’arredo, della ceramica, e della moda.
5. Credito d’imposta 4.0: vantaggi
rispetto alla precedente normativa
Analizzando le percentuali si evince un significativo
aumento delle aliquote rispetto alla normativa precedente (Iperammortamento
e poi credito d’imposta del 2020). Tuttavia i vantaggi della nuova normativa non
finiscono qui: grande vantaggio per le aziende sarà dato da un accorciamento
dei tempi di riscossione del proprio credito.
Tempi di fruizione
I tempi per la fruizione del credito al quale si aveva
diritto erano di 8 anni nel caso dell’Iperammortamento,
erano scesi a 5 con la legge del 2020, ma con il credito d’imposta industria
4.0 del 2021 si stabilisce che il credito maturato possa essere fruito
dall’azienda che ne ha diritto in 3 aliquote annuali di
pari importo.
Tuttavia, le tre aliquote
annuali non partono dall’anno dell’avvenuto investimento, ma da quello del
“avvenuta interconnessione dei beni” ovvero dalla loro messa in
funzione. Anche in questo caso, con la legge 2021 i tempi di fruizione sono
stati accelerati: con la precedente normativa, infatti, il credito poteva
essere fruito a partire dall’anno successivo a quello dell’interconnessione.
6. Credito d’imposta industria 4.0:
i documenti necessari
Una volta chiarito chi può avere diritto al credito
d’imposta 4.0 e quali sono gli acquisti per i quali si possono ottenere le
agevolazioni, andiamo adesso nel dettaglio di come ottenere tali agevolazioni.
Innanzitutto, il credito d’impresa 4.0 rappresenta un
contributo che si matura nel momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi, e diviene utilizzabile a partire dall’anno del “avvenuta
interconnessione dei beni”.
Per riassumere, le agevolazioni si fruiscono:
- in compensazione;
- in tre quote annuali;
- a
partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni per beni 4.0
- a decorrere dall'anno di entrata in funzione per beni ordinari
Specifichiamo adesso qual è la documentazione
necessaria – e che si è tenuti a conservare – per avvalersi del credito
d’imposta e determinare l’effettivo diritto alle agevolazioni.
1. Fatture e altri documenti
d’acquisto
Tutte le fatture e i documenti di acquisto relativi ai
beni strumentali acquistati devono essere conservate al fine di ottenere il
credito d’imposta 4.0. E’ importante ricordare che tutta la documentazione
dovrà essere debitamente conservata, pena l’esclusione dal beneficio.
Le fatture devono riportare il riferimento alle
disposizione agevolative, in particolare:
- Fatture
cartacee: il riferimento alle disposizioni agevolative deve essere riportato
dall’acquirente sulla copia originale della fattura – sia quella
dell’acconto che quella di saldo – con scrittura indelebile;
- Fatture
elettroniche: stampare il documento di spesa e apporre la scritta
indelebile (riferimento alle agevolazioni) e conservare quindi la copia
stampata.
Su tutti i documenti relativi all'acquisizione del
bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc...) dovranno riportare la dicitura che trattasi di:
“Beni agevolabili ai sensi
dell’articolo 1, commi 1051-1063, Legge 178 del 30.12.2020”
2. Attestazione di conformità
rilasciata dal venditore
L’attestazione di conformità rilasciata dal venditore
o costruttore è un documento che ha valore legale e attesta che le attrezzature
acquistate rispondono alle caratteristiche (obbligatorie e facoltative) che
rendono il bene strumentale eleggibile per le agevolazioni.
3. Attestato di avvenuta
interconnessione
L’attestato di avvenuta interconnessione deve essere
predisposto dall’acquirente o utilizzatore del bene strumentale. Questa pratica
deve essere correlata da analisi o perizia tecnica.
4. Perizia tecnica*
La perizia tecnica è obbligatoria per alcuni beni e
non per altri, ma in ogni caso è sempre consigliata in quanto costituisce una
sorta di garanzia aggiuntiva per il riconoscimento dell’agevolazione.
Quando è obbligatoria la perizia tecnica?
La discriminante sull’obbligatorietà è costituita dal
valore del bene acquistato: per beni strumentali il cui valore supera i 300.000
euro, l’analisi tecnica diventa condizione sine qua non per ottenere il
riconoscimento del credito d’imposta 4.0.
Nei casi in cui la perizia tecnica non sia
obbligatoria, la normativa richiede una autodichiarazione redatta dal legale
rappresentante dell’impresa che indichi l’aderenza alla normativa e la
corrispondenza delle caratteristiche del bene acquistato a quelle indicate per
l’ottenimento dell’agevolazione.
Perizia tecnica: chi la redige e cosa deve contenere
La perizia tecnica deve essere redatta da un ingegnere
o perito industriale iscritti agli albi professionali. Il documento deve
contenere:
- La
descrizione del bene strumentale acquistato e delle sue componenti e
accessori, compresa l’indicazione del costo come indicato in fattura, o
nei documenti di leasing;
- Descrizione
delle caratteristiche che soddisfano i requisiti per il riconoscimento
dell’agevolazione (quelle indicate nel paragrafo “bene materiali 4.0”,
vedi sopra);
- Verifica
dell’interconnessione con allegata la documentazione che dimostra la
presenza e il funzionamento del dialogo continuo tra macchine e sistema
informativa;
- Documentazione
relativa ai flussi di dati riferiti all’integrazione della macchina con il
sistema produttivo.
IMPORTANTE DA RICORDARE:
Ad ogni utilizzo
del suddetto credito si deve essere in regola con il DURC altrimenti si
prospetta la situazione di utilizzo indebito e si incorre in sanzioni.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la
fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
5. Comunicazione al Mi.S.E.**
La
comunicazione, si precisa che andrà inviata a consuntivo, vale a dire
successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati
effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative (Il modello è disponibile da scaricare dal
portale del Mi.S.E. dal 21 ottobre 2021)
·
inviare
comunicazione* firmata digitalmente da PEC beneficiario al MISE benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it entro la
data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun
periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
- l’invio del modello di comunicazione approvato
con il presente decreto non
costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i
dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello
sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e
l’efficacia delle misure agevolative
7. Credito d’imposta 4.0: indicare
gli investimenti
Nella dichiarazione dei redditi 2021, le imprese
dovranno indicare i crediti d’imposta per i loro investimenti in beni
strumentali materiali e immateriali, sia quelli previsti dalla legge del 2020
(Legge di Bilancio) che da quella del 2021.
I modelli dichiarativi Redditi 2021 sono stati quindi
aggiornati per il debutto dei nuovi crediti d’imposta e approvati a gennaio
2021.
Nel nuovo quadro RU 2021 vanno quindi dichiarati i
crediti d’imposta maturati fino al 31 Dicembre 2020. Vanno quindi compilate le
seguenti sezioni.
Sezione I
La sezione I è quella riservata all’indicazione di
tutti i crediti d’imposta che devono essere riportati nella dichiarazione dei
redditi. Va compilato un distinto modulo della Sezione I per ciascuna
fattispecie agevolabile.
Sezione IV
La sezione IV è riservata ai soli crediti d’imposta
previsti dal Piano Nazionale 4.0
Credito d’imposta formazione 4.0
Il credito d’imposta formazione 4.0 – codice id
F7 – è considerato come “aiuto di Stato”
e richiede pertanto la compilazione del quadro RS e del rigo dedicato RU110.
I dati da indicare sono i seguenti:
- il numero di lavoratori coinvolti nella formazione
(docenti e discenti);
- il numero di ore impiegate nella formazione da
docenti e discenti.
Al termine di questo paragrafo occorre anche precisare
che il credito d’imposta 4.0 non concorre alla formazione del reddito, e
quindi non viene conteggiato nella base imponibile sulle attività produttive.
8. Credito d’imposta 4.0 e cumulo
con altre agevolazioni
Il credito d’imposta 4.0 è
cumulabile con altre agevolazioni, anche se esse hanno come oggetto gli stessi
costi, a condizione che il cumulo dei crediti non sia superiore al costo
sostenuto.
Questo significa che più agevolazioni possono essere
ottenuto rispetto all’acquisto dello stesso bene, aspetto che si può tramutare
in un grande vantaggio per l’impresa, che può trovarsi a ricevere un credito
pari al 100% – ma non superiore – del costo sostenuto, recuperando quindi tutte
le spese.
In particolare, le altre misure disposte dallo Stato e
con le quali il credito d’imposta 4.0 risulta cumulabile, anche quando
applicato allo stesso bene, sono:
- Fondo
Centrale di Garanzia;