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Credito d’imposta per investimenti nelle ZES: solo alcune zone del territorio abruzzese sono agevolabili

COSA SONO LE ZES

Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, nel 2017 sono state istituite le Zone Economiche Speciali, con il Decreto Mezzogiorno (articolo 4 del decreto legge n. 91/2017) che ha potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi.

Le ZES sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).


CHI SONO I BENEFICIARI

Tutte le imprese operanti nel territorio di una Zona Economica Speciale possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono investire nelle regioni italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud Italia.

Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle ZES istituite nei territori di Campania, Calabria, Ionica interregionale Puglia e Basilicata, Adriatica interregionale Puglia e Molise, Sicilia occidentale e orientale, Abruzzo e Sardegna.

La ZES Abruzzo è stata approvata con DPCM del 27/07/2020 e le aree interessate sono:

ALANNO (PE)

GISSI (CH)

PERETO (AQ)

ARIELLI (CH)

GIULIANOVA (TE)

PESCARA (PE)

ATESSA (CH)

GUARDIAGRELE (CH)

POGGIOFIORITO (CH)

AVEZZANO (AQ)

LANCIANO (CH)

PRATOLA PELIGNA (AQ)

CARSOLI (AQ)

LENTELLA (CH)

RAIANO (AQ)

CASOLI (CH)

MANOPPELLO (PE)

ROCCASPINALVETI (CH)

CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)

MONTEODORISIO (CH)

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

CHIETI (CH)

MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

CUPELLO (CH)

MOZZAGROGNA (CH)

SAN MARTINO sulla MARRUCINA (CH)

FARA SAN MARTINO (CH)

ORICOLA (AQ)

SAN SALVO (CH)

FOSSACESIA (CH)

ORTONA (CH)

SCAFA (PE)

FRESAGRANDINARIA (CH)

PAGLIETA (CH)

SULMONA (AQ)

 

 

VASTO (CH)


Attenzione: i territori rientranti non riguardano i Comuni per la propria interezza, ma sono individuati dalla Regione attraverso unità territoriali (particelle).

 

 

 

 

QUALI AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito Imposta ZES

L’art. 5 comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, in relazione agli investimenti specificatamente effettuati nelle ZES, ha esteso l’applicabilità del credito d’imposta di cui al previgente articolo 1 commi 98 e seguenti (“Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno”) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il bonus consiste in un credito di imposta al 30% per le Micro e Piccole Imprese, al 20% per le Medie Imprese e al 10% per le Grandi imprese, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nuovi, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, destinati a strutture imprenditoriali già esistenti e di nuova istituzione ubicate in una Zes, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti ed è ora stato esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Tale limite è stato, da ultimo, elevato a 100 milioni di euro dall’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a)      le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b)      le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

NB: Il credito d’imposta per investimenti nelle ZES è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 9 agosto 2019 ha disposto “la definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali”.

Come previsto nelle istruzioni per la compilazione di tale comunicazione, di seguito si riporta l’elenco dei comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono la ZES.

Particelle individuate dalla Regione dei seguenti comuni già in vigore

Alanno

Gissi

Paglieta

Atessa

Manoppello

San Salvo

Chieti

Monteodorisio

Scafa

Cupello

Mozzagrogna

Sulmona

Lo Studio dispone dell’elenco delle particelle che non viene riportato in questo spazio causa eccessiva voluminosità dello stesso.

Per gli altri comuni bisognerà attendere l’approvazione della prossima programmazione fondi comunitari 2022-2027.

 

 

Quando e come inviare la comunicazione per richiedere Credito Imposta ZES

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni devono essere esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura informatica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello aggiornato e le relative istruzioni di compilazione.

Giova ricordare che con il nuovo modello di comunicazione sarà possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

-          per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015)

-          per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8/2017)

-          per gli investimenti nelle zone economiche speciali – Zes (art. 5 del decreto legge n. 91/2017).

La trasmissione telematica della comunicazione avverrà utilizzando la versione aggiornata del softwareCreditoinvestimentisud”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Altre agevolazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 173-176, L. n. 178/2020) ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali – ZES.

In particolare, dispone che per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:

        mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;

        conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Le imprese beneficiarie, inoltre, ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Infine, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Si fa espresso riferimento alle imprese che intraprendono una “nuova iniziativa economica” e, tra le condizioni cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, si indica la conservazione “dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”.

Alla luce della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, si ritiene che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.


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