COSA
SONO LE ZES
Per favorire la crescita del Sud
Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di
nuove imprese, nel 2017 sono state istituite le Zone Economiche Speciali, con il Decreto Mezzogiorno (articolo 4
del decreto legge n. 91/2017) che ha potenziato il bonus
istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare
l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi.
Le ZES sono composte da porti,
aree retroportuali, piattaforme logistiche e
interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali
e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come
previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).
CHI SONO I BENEFICIARI
Tutte le imprese operanti nel
territorio di una Zona Economica Speciale possono beneficiare di un pacchetto
di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici
e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a
favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono investire nelle regioni
italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli
per lo sviluppo del Sud Italia.
Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate
nei territori delle ZES istituite nei territori di Campania, Calabria, Ionica
interregionale Puglia e Basilicata, Adriatica interregionale Puglia e Molise,
Sicilia occidentale e orientale, Abruzzo e Sardegna.
La ZES Abruzzo è stata approvata
con DPCM del 27/07/2020 e le aree interessate sono:
ALANNO (PE)
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GISSI (CH)
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PERETO (AQ)
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ARIELLI (CH)
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GIULIANOVA (TE)
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PESCARA (PE)
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ATESSA (CH)
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GUARDIAGRELE (CH)
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POGGIOFIORITO (CH)
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AVEZZANO (AQ)
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LANCIANO (CH)
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PRATOLA PELIGNA (AQ)
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CARSOLI (AQ)
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LENTELLA (CH)
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RAIANO (AQ)
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CASOLI (CH)
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MANOPPELLO (PE)
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ROCCASPINALVETI (CH)
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CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)
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MONTEODORISIO (CH)
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ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
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CHIETI (CH)
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MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)
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SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
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CUPELLO (CH)
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MOZZAGROGNA (CH)
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SAN MARTINO sulla MARRUCINA (CH)
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FARA SAN MARTINO (CH)
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ORICOLA (AQ)
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SAN SALVO (CH)
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FOSSACESIA (CH)
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ORTONA (CH)
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SCAFA (PE)
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FRESAGRANDINARIA (CH)
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PAGLIETA (CH)
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SULMONA (AQ)
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VASTO (CH)
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Attenzione: i
territori rientranti non riguardano i Comuni per la propria interezza, ma sono
individuati dalla Regione attraverso unità territoriali (particelle).
QUALI
AGEVOLAZIONI FISCALI
Credito Imposta ZES
L’art. 5 comma 2 del Decreto
legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto
2017 n. 123 e successive modificazioni, in relazione agli investimenti
specificatamente effettuati nelle ZES, ha esteso l’applicabilità del credito
d’imposta di cui al previgente articolo 1 commi 98 e seguenti (“Credito imposta
investimenti nel Mezzogiorno”) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il bonus
consiste in un credito di imposta al 30%
per le Micro e Piccole Imprese, al 20% per le Medie Imprese e al 10% per le
Grandi imprese, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti
nuovi, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni
di euro, destinati a strutture imprenditoriali già esistenti e di nuova
istituzione ubicate in una Zes, che avviano un
programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti ed è ora
stato esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche
mediante contratti di locazione finanziaria.
Tale
limite è stato, da ultimo, elevato a 100 milioni di euro dall’articolo 57,
comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77.
Il riconoscimento delle tipologie
di agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività
nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento
oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di
liquidazione o di scioglimento.
NB: Il credito d’imposta per
investimenti nelle ZES è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali 4.0
L’Agenzia delle Entrate con
provvedimento del 9 agosto 2019 ha disposto “la definizione delle modalità di
presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per
gli investimenti nelle zone economiche speciali”.
Come previsto nelle istruzioni
per la compilazione di tale comunicazione, di seguito si riporta l’elenco dei
comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono la ZES.
Particelle
individuate dalla Regione dei seguenti comuni già in vigore
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Alanno
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Gissi
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Paglieta
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Atessa
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Manoppello
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San Salvo
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Chieti
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Monteodorisio
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Scafa
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Cupello
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Mozzagrogna
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Sulmona
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Lo Studio dispone dell’elenco
delle particelle che non viene riportato in questo spazio causa eccessiva
voluminosità dello stesso.
Per gli altri comuni bisognerà
attendere l’approvazione della prossima programmazione fondi comunitari
2022-2027.
Quando
e come inviare la comunicazione per richiedere Credito Imposta ZES
Le istanze per l’accesso alle
agevolazioni devono essere esclusivamente in modalità telematica, tramite la
procedura informatica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate,
utilizzando il modello aggiornato e le relative istruzioni di compilazione.
Giova ricordare che con il nuovo
modello di comunicazione sarà possibile presentare la comunicazione per la
fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
-
per gli investimenti
nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015)
-
per gli investimenti
nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016
(art. 18-quater del decreto legge n. 8/2017)
-
per gli investimenti
nelle zone economiche speciali – Zes (art. 5 del
decreto legge n. 91/2017).
La trasmissione telematica della comunicazione avverrà
utilizzando la versione aggiornata del software “Creditoinvestimentisud”,
disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta potrà essere
utilizzato solo in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24,
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle
Entrate.
Altre agevolazioni fiscali
La Legge di Bilancio 2021 (art.
1, commi 173-176, L. n. 178/2020) ha introdotto una specifica agevolazione
fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone
Economiche Speciali – ZES.
In particolare, dispone che per
le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone
economiche speciali l’imposta sul
reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a
decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova
attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione,
le imprese beneficiarie devono:
–
mantenere la loro
attività nelle ZES per almeno dieci anni;
–
conservare i posti di
lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci
anni.
Il mancato rispetto di tali
condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione
dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Le imprese beneficiarie, inoltre,
ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di
scioglimento. Infine, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Si fa espresso riferimento alle
imprese che intraprendono una “nuova iniziativa economica” e, tra le condizioni
cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, si indica la
conservazione “dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata
nella ZES per almeno dieci anni”.
Alla luce della ratio della
norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel
territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in
detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, si ritiene che
l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano
nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché
procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui
discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori
requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.