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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: la decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020

Per il 2020, la disciplina di super-ammortamento ed iper-ammortamento è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un incentivo di diversa natura, nella forma di credito d'imposta, per investimenti (anche tramite locazione finanziaria), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in beni strumentali nuovi:

A.      materiali “ordinari”, non 4.0 – precedentemente super-ammortizzabili;

B.      materiali 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 – precedentemente iper-ammortizzabili;

C.      immateriali 4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – precedentemente iper-ammortizzabili da parte delle sole imprese fruitrici dell’iper-ammortamento su beni materiali 4.0.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

  • Stimolare gli investimenti privati;
  • Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

Nuova durata delle misure

  • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
  • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
  • È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

  • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
  • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

 Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

  • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
  • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

La nuova disciplina non si applica:

        agli investimenti materiali super-ammortizzabili, aventi a oggetto i beni “ordinari”, non 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 sia stata prenotata la disciplina vigente nel 2019 tramite accettazione del relativo ordine da parte del venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali investimenti resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del Decreto Crescita che ha reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il super-ammortamento;

        agli investimenti iper-ammortizzabili aventi ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della Legge di Bilancio 2019.

Nelle predette casistiche, eventuali slittamenti degli investimenti (rispettivamente oltre il 30 giugno 2020 e oltre il 31 dicembre 2020) determinano l’applicabilità del nuovo regime 2020, privando di efficacia la prenotazione della disciplina 2019.

 

BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il credito d'imposta su beni materiali “ordinari”, non 4.0, si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

 

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, sia “ordinari” che 4.0, ad eccezione:

        dei mezzi di trasporto indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR,

        dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%,

        dei fabbricati e delle costruzioni,

        dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016,

        nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Sono, inoltre, agevolabili autonomamente gli investimenti in beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B, anche per le imprese che non fruiscono dell’incentivo per investimenti su beni dell’allegato A.

 

UTILIZZO

 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell'allegato B, a decorrere:

        dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti “ordinari” non 4.0,

        ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0 di cui agli allegati A e B.

 

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all’Allegato A avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per beni “ordinari”, non 4.0.

Si rammenta che, in virtù della risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019, non occorre attendere il decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento per la compensazione.

 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

 

ADEMPIMENTI

I beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1063 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 , n. 178 (Legge di Bilancio 2021), cioè tutti i documenti relativi all'acquisizione del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc...) dovranno riportare la dicitura che trattasi di:

beni agevolabili ai sensi della legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1051 - 1063, legge n. 178/2020”

 

In relazione agli investimenti materiali ed immateriali 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia giurata (con dichiarazione di terzietà e dichiarazione di riservatezza) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il predetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure sui beni 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.

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CUMULABILITA’

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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