Per il 2020, la disciplina
di super-ammortamento ed iper-ammortamento è stata sostituita dalla
Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un incentivo di diversa natura, nella
forma di credito d'imposta, per investimenti (anche tramite locazione
finanziaria), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato, in beni strumentali nuovi:
A. materiali
“ordinari”, non 4.0 – precedentemente super-ammortizzabili;
B. materiali
4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 –
precedentemente iper-ammortizzabili;
C. immateriali
4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come
integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 –
precedentemente iper-ammortizzabili da parte delle sole imprese fruitrici
dell’iper-ammortamento su beni materiali 4.0.
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su
cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che
diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di
detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si
pone due obiettivi fondamentali:
- Stimolare
gli investimenti privati;
- Dare stabilità e certezze alle imprese
con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.
Nuova durata delle misure
- I nuovi
crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
- La
decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
- È confermata la possibilità, per i
contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022,
di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad
almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi,
entro giugno 2023).
Anticipazione e riduzione della
compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno
- Per gli investimenti in beni strumentali
“ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti
con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta
è fruibile in un anno;
- È ammessa la compensazione immediata (dall’anno
in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- Per tutti i crediti d’imposta sui beni
strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in
luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.
Maggiorazione dei tetti e delle
aliquote (Beni materiali e immateriali)
- Incremento dal 6% al 10% per tutti
del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno
2021;
- Incremento dal 6% al 15% per
investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
- Estensione del credito ai beni
immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e
al 6% per investimenti effettuati nel 2022.
Maggiorazione dei tetti e delle
aliquote (Beni materiali 4.0)
- Per spese
inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e
40% nel 2022;
- Per spese
superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30%
nel 2021 e 20% nel 2022;
- Per spese
superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un
nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.
Maggiorazione dei tetti e delle
aliquote (Beni immateriali 4.0)
- Incremento
dal 15% al 20%;
- Massimale
da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.
La nuova disciplina non si applica:
•
agli investimenti materiali
super-ammortizzabili, aventi a oggetto i beni “ordinari”, non 4.0, effettuati
ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali
entro la data del 31 dicembre 2019 sia stata prenotata la disciplina vigente
nel 2019 tramite accettazione del relativo ordine da parte del venditore e
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per tali investimenti resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del
Decreto Crescita che ha reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il
super-ammortamento;
•
agli investimenti iper-ammortizzabili aventi ad
oggetto beni materiali e immateriali 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31
dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo
1, commi 60 e 62, della Legge di Bilancio 2019.
Nelle predette casistiche,
eventuali slittamenti degli investimenti (rispettivamente oltre il 30 giugno
2020 e oltre il 31 dicembre 2020) determinano l’applicabilità del nuovo regime
2020, privando di efficacia la prenotazione della disciplina 2019.
BENEFICIARI
Possono accedere all’incentivo
tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito. Il credito d'imposta su beni materiali
“ordinari”, non 4.0, si applica anche agli investimenti effettuati dagli
esercenti arti e professioni.
Sono escluse le imprese in stato
di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o
che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive.
Per le imprese ammesse al
credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata
alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti
in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, sia “ordinari”
che 4.0, ad eccezione:
•
dei mezzi di trasporto indicati all'articolo
164, comma 1, del TUIR,
•
dei beni per i quali il decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al
6,5%,
•
dei fabbricati e delle costruzioni,
•
dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla
Legge di Stabilità 2016,
•
nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sono, inoltre, agevolabili autonomamente gli investimenti in beni
immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B,
anche per le imprese che non fruiscono dell’incentivo per investimenti su beni
dell’allegato A.
UTILIZZO
Il credito d'imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali ricompresi
nell'allegato B, a decorrere:
•
dall'anno successivo a quello di entrata in
funzione dei beni, per gli investimenti “ordinari” non 4.0,
•
ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0 di cui agli allegati A e B.
Nel caso in cui
l'interconnessione dei beni di cui all’Allegato A avvenga tardivamente, ossia
in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è
comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte
spettante per beni “ordinari”, non 4.0.
Si rammenta che, in virtù della
risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019, non occorre
attendere il decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta di riferimento per la compensazione.
Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta non può formare
oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato
fiscale.
ADEMPIMENTI
I beneficiari del credito
d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la
documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri
documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere
l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1063 dell’art.
1 della Legge 30 dicembre 2020 , n. 178 (Legge di Bilancio 2021), cioè tutti i documenti relativi all'acquisizione
del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc...)
dovranno riportare la dicitura che trattasi di:
“beni
agevolabili ai sensi della legge n. 232/2016 -
art. 1, commi 1051 - 1063, legge n. 178/2020”
In relazione agli investimenti
materiali ed immateriali 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia giurata (con
dichiarazione di terzietà e dichiarazione di riservatezza) rilasciata
da un ingegnere o da un perito industriale, da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai
richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario
di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il predetto onere documentale può
essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Al solo fine di consentire
di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione
e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali
misure sui beni 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio
della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto
direttoriale di prossima emanazione.
_____________
CUMULABILITA’
Il credito d'imposta è cumulabile
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.