Di
cosa si tratta
L’Avviso è volto a facilitare l’accesso al credito
alle MPMI, attraverso la concessione di garanzie, privilegiando le imprese
meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario.
L'Avviso interviene anche a supporto della ripresa
delle attività produttive dei territori ricompresi nell’area del cratere
sismico, nell’ambito dell’Azione 3.6.1. dell’Asse IX del POR-FESR 2014-2020.
L’intervento di garanzia potrà essere richiesto sui
finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle Banche convenzionate ,
finalizzati in particolare per:
·
Realizzazione
programmi di investimento;
·
Sostegno di
start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota
di capitale privato delle imprese in start up;
·
Sostenere
con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono
un programma di sviluppo aziendale.
Destinatari finali
I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie
Imprese, (MPMI) o un libero professionista in quanto equiparato ad una PMI ai sensi
dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, che al momento dell’erogazione
del prestito hanno la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo e
accedono alle risorse previste per l’Azione
3.6.1 Asse III mentre le MPMI che al momento dell’erogazione del prestito
garantito hanno la sede legale o una unità operativa in uno dei comuni
ricadenti nei territori del Cratere sismico abruzzese accedono, automaticamente, alle risorse
previste per l’Azione 3.6.1- Asse IX .
Caratteristiche della garanzia concessa
Le richieste di garanzia
sono istruite dal RTI secondo l’ordine di presentazione della
domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi
nella ricezione del DURC e vengono deliberate secondo l’ordine di completamento
dell’istruttoria
La garanzia è concessa in misura percentuale diversa a
seconda della fascia di valutazione in cui ricade il Destinatario Finale.
La garanzia è rilasciata
alle Banche per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non
superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.
La garanzia è rilasciata previo versamento, da
parte dei Destinatari Finali, del premio di garanzia pari al 2,85% dell'importo
garantito dal Fondo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e di
gestione della garanzia.
Il versamento del premio di
garanzia avviene all’atto dell’erogazione dell’operazione tramite trattenuta
operata dalla Banca che dovrà corrisponderne l’importo al RTI.
Sulla parte del
finanziamento garantita dall’agevolazione, la Banca non può acquisire garanzie
reali, bancarie e assicurative. Può tuttavia richiedere garanzie personali che
– qualora acquisite – vanno riferite all’intero importo del finanziamento.
La garanzia è rilasciata per
operazioni finanziarie che devono avere una durata ovvero una scadenza non
superiore al 31/08/2027.
Le garanzie sono concesse ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il RTI comunica ai Destinatari Finali
l’importo, anche espresso in ESL, dell’agevolazione ricevuta sotto forma di
garanzia.
Concessione dell’operazione finanziaria da
parte delle Banche
Le Banche devono adottare e
comunicare la delibera di concessione dell’operazione finanziaria entro tre
mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte del RTI;.
Erogazione ed estinzione del finanziamento
da parte delle Banche
1) Nel caso
di operazioni finanziarie destinate alla liquidità aziendale, i finanziamenti
sono erogati dalle Banche ai Destinatari Finali entro 3 mesi dalla
delibera di concessione del finanziamento da parte delle Banche.
2) Nel caso
di operazioni finanziarie destinate ad investimenti, i finanziamenti sono
erogati dalle Banche ai Destinatari Finali entro 9 mesi dalla delibera di
concessione del finanziamento da parte delle Banche, a condizione che almeno il
25% dell’importo dell’operazione finanziaria sia erogato entro 6 mesi dalla
data della delibera di concessione della garanzia.
Il RTI può, con delibera,
concedere una proroga del termine dell’erogazione per il restante 75% della
durata massima di 3 mesi, a condizione che sia presentata un’istanza
adeguatamente motivata da parte delle Banche o del Destinatario Finale prima
della scadenza del termine stesso
Modalità e termini di presentazione della
domanda
L’istruttoria delle domande di garanzia è svolta
secondo l’ordine di presentazione delle domande mediante procedura a sportello
e fino ad esaurimento dei fondi.
Le richieste di accesso alla garanzia possono essere
presentate esclusivamente on-line sul portale www.abruzzocrea.it accedendo alla pagina
dedicata alla misura, a partire dalle ore 12.00 del 28/06/2019 fino
al 30/06/2023 salvo chiusura anticipata.