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AbruzzoCrea – Fondo SAIM – “Fondo di Garanzia”

Di cosa si tratta

L’Avviso è volto a facilitare l’accesso al credito alle MPMI, attraverso la concessione di garanzie, privilegiando le imprese meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario.

L'Avviso interviene anche a supporto della ripresa delle attività produttive dei territori ricompresi nell’area del cratere sismico, nell’ambito dell’Azione 3.6.1. dell’Asse IX del POR-FESR 2014-2020.

L’intervento di garanzia potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle Banche convenzionate , finalizzati in particolare per:

·         Realizzazione programmi di investimento;

·         Sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start up;

·         Sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale.

Destinatari finali

I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, (MPMI) o un libero professionista in quanto equiparato ad una PMI ai sensi dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, che al momento dell’erogazione del prestito hanno la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo e accedono alle risorse previste per l’Azione 3.6.1 Asse III mentre le MPMI che al momento dell’erogazione del prestito garantito hanno la sede legale o una unità operativa in uno dei comuni ricadenti nei territori del Cratere sismico abruzzese accedono, automaticamente, alle risorse previste per l’Azione 3.6.1- Asse IX .

Caratteristiche della garanzia concessa

Le richieste di garanzia sono istruite dal RTI[1] secondo l’ordine di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC e vengono deliberate secondo l’ordine di completamento dell’istruttoria

La garanzia è concessa in misura percentuale diversa a seconda della fascia di valutazione in cui ricade il Destinatario Finale.

La garanzia è rilasciata alle Banche per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.

La garanzia è rilasciata previo versamento, da parte dei Destinatari Finali, del premio di garanzia pari al 2,85% dell'importo garantito dal Fondo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e di gestione della garanzia.

Il versamento del premio di garanzia avviene all’atto dell’erogazione dell’operazione tramite trattenuta operata dalla Banca che dovrà corrisponderne l’importo al RTI.

Sulla parte del finanziamento garantita dall’agevolazione, la Banca non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative. Può tuttavia richiedere garanzie personali che – qualora acquisite – vanno riferite all’intero importo del finanziamento.

La garanzia è rilasciata per operazioni finanziarie che devono avere una durata ovvero una scadenza non superiore al 31/08/2027.

Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il RTI comunica ai Destinatari Finali l’importo, anche espresso in ESL, dell’agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia.

Concessione dell’operazione finanziaria da parte delle Banche

Le Banche devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell’operazione finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte del RTI;.

Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte delle Banche

1)      Nel caso di operazioni finanziarie destinate alla liquidità aziendale, i finanziamenti sono erogati dalle Banche ai Destinatari Finali entro 3 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte delle Banche.

 

2)      Nel caso di operazioni finanziarie destinate ad investimenti, i finanziamenti sono erogati dalle Banche ai Destinatari Finali entro 9 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte delle Banche, a condizione che almeno il 25% dell’importo dell’operazione finanziaria sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia.

Il RTI può, con delibera, concedere una proroga del termine dell’erogazione per il restante 75% della durata massima di 3 mesi, a condizione che sia presentata un’istanza adeguatamente motivata da parte delle Banche o del Destinatario Finale prima della scadenza del termine stesso

Modalità e termini di presentazione della domanda

L’istruttoria delle domande di garanzia è svolta secondo l’ordine di presentazione delle domande mediante procedura a sportello e fino ad esaurimento dei fondi.

Le richieste di accesso alla garanzia possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.abruzzocrea.it  accedendo alla pagina dedicata alla misura, a partire dalle ore 12.00 del 28/06/2019 fino al 30/06/2023 salvo chiusura anticipata.

 



[1] Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito tra Artigiancassa SpA (identificata come “mandataria” del RTI) e da Intercredit, Creditfidi e Fidimpresa Abruzzo (identificati come “mandanti” del RTI) si è aggiudicato l’affidamento della gestione dello strumento finanziario “Fondo di Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1”;


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