Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la
realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di
attività produttive
Il Bando
intende sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le imprese che,
all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino
investimenti per l’autoconsumo, volti all’efficientamento energetico o alla
produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI e,
per le Grandi imprese, all’installazione di impianti di
cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.
Sono finanziabili Progetti
destinati alla produzione di energia per l’autoconsumo mediante:
·
l’installazione
di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da FER (Fonti
di energia rinnovabili), da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI);
·
la realizzazione di impianti di co/trigenerazione da parte delle
Grandi imprese.
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
La
dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad € 10.000.000
suddivise tra le seguenti Linee di
intervento:
1.
Linea di intervento 1: €
1.000.000,00 per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 38 del
Reg. 651/2014, presentati da PMI;
2.
Linea di intervento 2: €
4.0000.000,00 per interventi co/trigenerazione ad alto rendi-mento di cui
all’art. 40 del Reg. 651/2014, presentati da Grandi imprese;
3.
Linea di intervento 3: €
5.000.000,00 per interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili di
cui all’art. 41 del Reg. 651/2014, presentati da PMI.
L’ammontare complessivo di ciascun Progetto presentato
(pubblico + privato) non deve essere inferiore a 25.000 Euro di spesa
ammissibile. Tale livello minimo di spesa deve essere comunque rispettato anche
nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione.
Il contributo pubblico massimo concedibile in favore
di ciascuna impresa è pari a € 300.000,00 per interventi di efficientamento
energetico (Linea 1) e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Linea 3)
ed a € 1.500.000,00 per interventi di co/trigenerazione (Linea 2).
INTERVENTI FINANZIABILI
Le
agevolazioni previste dal presente Avviso riguardano Investimenti supplementari
volti alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico o di
produzione di energia da fonti rinnovabili o all’installazione di impianti di
co-trigenerazione ad alto rendimento, ai sensi, rispettivamente, degli artt.
38, 40 e 41 del Regolamento (UE) 651/2014 *.
Gli
interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti Linee di
intervento, articolate nelle tipologie di seguito riportate:
Linee di intervento
|
Art. di
riferimento Reg. 651/2014
|
Elenco tipologie finanziabili
|
Linea
1: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle PMI
|
Art.
38 Reg. 651/2014
|
Rifasamento
elettrico
|
Introduzione/sostituzione
di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigori-feri secondo le
migliori tecnologie disponibili sul mercato
|
Coibentazioni compatibili
con i processi produttivi
|
Recupero calore di processo
da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchia-ture
|
Sistemi di ottimizzazione
del ciclo vapore
|
Isolamento dell’involucro
opaco dell’edificio: pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a
cappotto) o di quelle a contatto con zone non riscaldate, comprese le coperture,
ovvero di tutte le superfici opache disperdenti
|
Sostituzione di serramenti
ed infissi e/o delle superfici vetrate
|
Sostituzione di impianti di
riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a
condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
|
Sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collet-tore solare per la
produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di
riscaldamento dell’immobile
|
Sistemi di building
automation e sistemi di controllo per l’illuminazione e la
clima-tizzazione interna mediante timer, sensori di luminosità, presenza,
movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti
|
Sistemi di climatizzazione
passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare,
sistemi di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce na-turale, etc.)
|
Introduzione/sostituzione
di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigori-feri secondo le
migliori tecnologie disponibili sul mercato
|
Coibentazioni compatibili
con i processi produttivi
|
Recupero calore di processo
da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchia-ture
|
Linea
2: Impianti di co/trigenerazione delle Grandi imprese
|
Art.
40 Reg. 651/2014
|
impianti
di co o trigenerazione anche alimentati da FER
|
Linea
3: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle PMI
|
Art.
41 Reg. 651/2014
|
impianti
fotovoltaici integrati nell’involucro edilizio
|
mini
eolici ubicati all'interno dell'unità produttiva
|
impianti
idroelettrici
|
La
quota pubblica di finanziamento del progetto viene calcolata sulla base delle
intensità di aiuto previste dagli artt. 38, 40 e 41 del Reg (UE) 651/2014:
Linee di intervento
|
Art
del Reg. 651/2014
|
Intensità max di aiuto
|
Piccola
impresa
|
Media
Impresa
|
Grande
impresa
|
1) Interventi di effi-cienza energetica
delle PMI
|
Art. 38
|
50%
|
40%
|
n.p.
|
Maggiorazione
del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni
art. 2 dell’Avviso) Art. 38, par. 6
|
55%
|
45%
|
n.p.
|
2) Interventi di co/trigenerazione ad
alto rendimento delle Grandi imprese
|
Art.
40
|
n.p.
|
n.p.
|
45%
|
Maggiorazione
del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni
art. 2 dell’Avviso) Art. 40, par. 6
|
n.p.
|
n.p.
|
50%
|
3) Interventi di pro-duzione di energia
da fonti rinnovabili delle PMI
|
Art.
41, par. 6, lett. a) o b)
|
65%
|
55%
|
n.p.
|
Maggiorazione
del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni
art. 2 dell’Avviso) Art. 41, par. 9
|
70%
|
60%
|
n.p.
|
Art. 41, par. 6, lett. c)
|
50%
|
50%
|
50%
|
Maggiorazione
del 5% zone as-sistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni
art. 2 dell’Avviso) Art. 41, par. 9
|
55%
|
45%
|
n.p.
|
Gli
incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni non
qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Trattato
quali, ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal “super ammortamento” e
dall’“iper ammortamento”.
SPESE AMMISSIBILI
Le
spese ammissibili corrispondono ai sovraccosti
necessari a conseguire le finalità previste dall’Avviso e, come meglio
dettagliato dal Reg. (UE) 651/2014, coincidono:
·
per gli
impianti di efficienza energetica (art. 38, par. 3): con i costi supplementari necessari per conseguire il
livello più elevato di efficienza energetica. Qualora il costo per
l’investimento non sia individuabile come investimento distinto (art.
38.3.b), al fine di assicurare che l'aiuto sia concesso solo per coprire i
costi derivanti dal maggiore livello di efficienza energetica, il costo
ammissibile si ottiene come differenza tra l’investimento previsto e un
investimento analogo che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le
altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse
all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo) e che
sarebbe stato realizzato senza l’aiuto;
·
per gli
impianti di co/trigenerazione (art. 40, par. 3): con i costi supplementari necessari per consentire
all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento,
rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della
stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire
all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di
migliorare il proprio livello di efficienza;
·
per gli
impianti di produzione di FER (art. 41, par. 6), con i costi necessari per promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, i costi ammissibili
corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre
le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in
assenza di tali norme. Se il costo dell’investimento per la tutela dell’ambiente
è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo
dell’intervento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela
dell’ambiente; negli altri casi, i costi supplementari di in-vestimento sono
calcolati confrontando l’investimento sovvenzionato con lo scenario
controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Per “investimento analogo” dal
punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa
capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle
direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale).
·
per gli
impianti di produzione di FER (art. 41, par. 5), i finanziamenti possono essere concessi solo per nuovi
impianti: ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del Decreto 23-06-2016 del
MISE “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico” un impianto alimentato da fonti rinnovabili è
considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti
nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di
costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto - o le
principali parti di esso - alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Pertanto,
anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un
impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi
dell'Arti-colo 41 del Reg. 651/2014, se tale operazione concerne considerevoli
parti dell’impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto. Tuttavia, ai sensi
dell'Articolo 41 del Reg. 651/2014, non sono ammissibili le operazioni di
manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che
hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell’impianto.
Sono
finanziabili esclusivamente impianti destinati all'autoconsumo nell'unità
operativa. A tal fine, il dimensionamento degli impianti finanziabili
(efficientamento, co/trigenerazione e FER) deve essere correlato al fabbisogno
annuale della sede oggetto dell’intervento, calcolato come media del triennio
precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%;
nel caso di eccedenza, l’intero impianto non viene ritenuto ammissibile.
Sono
ammesse le spese di cui al presente articolo solo se sostenute e pagate
successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di
conclusione del progetto.