La legge 181/89
La legge 181/89 è l'incentivo per il rilancio delle aree
colpite da crisi industriale e di settore.
Finanzia iniziative
imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova
occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e
delocalizzazione.
Gli incentivi sono stati
riavviati con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 9 giugno 2015, con importanti novità:
- sono
finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela
ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa
- la
partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia
non è più obbligatoria
Chi può accedere alle agevolazioni
L’incentivo è rivolto alle
imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le
società consortili.
Invitalia
valuta i progetti, eroga le agevolazioni e monitora l’avanzamento dei programmi
di investimento.
Cosa finanzia
La legge 181/89 finanzia
programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale,
completati eventualmente da progetti per innovare l’organizzazione.
Gli investimenti devono prevedere
spese per almeno 1,5 milioni di euro e essere avviati
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e prevedere un
programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione
del programma degli investimenti.
Quali sono i programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni
Quelli che riguardano:
a)
nuove unità produttive
che adottino soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
b)
l’ampliamento e/o la
riqualificazione di stabilimenti esistenti attraverso la diversificazione della
produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento radicale del processo
produttivo;
c)
la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento
di quelle esistenti che forniscano servizi (anche turistici);
d)
l’acquisizione uno
stabilimento o di alcune sue parti (macchinari, attrezzature, ecc.).
I programmi di investimento per la tutela ambientale
devono avere l’obiettivo di:
a)
innalzare il livello di
tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
b)
consentire
l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il
livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
c)
ottenere una maggiore
efficienza energetica;
d)
favorire la
cogenerazione ad alto rendimento;
e)
promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
f)
risanare i siti
contaminati;
g)
riciclare e
riutilizzare i rifiuti prodotti da altre imprese.
A
completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì,
agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti
ammissibili, i progetti per l’innovazione
dell’organizzazione cioè l’insieme di nuovi metodi organizzativi nelle
attività commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni
esterne di un'impresa
Quali sono i settori ammissibili alle
agevolazioni?
a)
manifatturiero;
b)
estrattivo di minerali
da cave e miniere;
c)
produttivo di energia o di tutela ambientale;
d)
dei servizi alle
imprese;
e)
dello sviluppo
dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della
qualità dell’offerta ricettiva.
Che tipo di agevolazioni finanziarie prevede la L.181/89?
a) un finanziamento agevolato per il 50% degli investimenti ammissibili.
La restituzione deve avvenire in massimo 10 anni, a cui si aggiunge un periodo
di preammortamento massimo di 3 anni;
b) un finanziamento a fondo perduto e contributo diretto alla
spesa non superiore al 25% dell’investimento ammissibile. L’ammontare del
contributo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell’impresa, oltre
che dalla tipologia del regime di aiuto richiesto;
c) un’eventuale partecipazione al capitale su richiesta
dell’impresa.
Le tre tipologie di agevolazioni
non possono comunque superare il 75% dell’investimento complessivo.
Dove si applica
Ai fini
dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono riguardare
unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi
industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa:
- Aree
di crisi industriale complessa
Si tratta di
specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale. La complessità può essere dovuta alla crisi di una o
più imprese di grande o media dimensione che ha avuto importanti effetti
sull'indotto, oppure, alla grave crisi di uno specifico settore industriale con
elevata specializzazione nel territorio.
- Aree di crisi industriale non complessa
Riguardano le
situazioni di crisi industriale che presentano un impatto significativo sullo
sviluppo e l'occupazione nei territori interessati. Sono individuate dal
Ministero dello Sviluppo Economico su proposta delle regioni sulla base di
specifici indicatori ISTAT.
Per l’elenco
dei Territori della Regione Abruzzo si rimanda al DGR n.684 del 29 ottobre 2016
Tempistica per la presentazione della domanda per le aree
di crisi non complessa
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore
12.00 del 4 aprile 2017.
Per inviare la domanda è necessario:
- registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica
ordinario
- una volta registrati, accedere all'area riservata
per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare (a partire dalle
ore 12.00 del 4 aprile 2017).