Aggiornamento gennaio 2022
Rifinanziamento per la "Nuova
Sabatini"
Ripristino dell’erogazione del
contributo in più quote
Contributi per l'acquisto di beni strumentali
Con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021,
n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del
31/10/2021 - Suppl. Ordinario n. 49) sono stati
stanziati ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la continuità operativa
della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema
produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato
all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari,
impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e
hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.
La predetta legge di bilancio, all’art. 1, comma 48,
ha altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande
presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la
possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle
risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a
200.000 euro.
Ulteriori dettagli saranno forniti con apposito
provvedimento ministeriale in corso di predisposizione.
Cos'è
- La misura Beni strumentali
("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal
Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso
al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese
- La misura sostiene gli
investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
nonché software e tecnologie digitali
A chi si rivolge
- Possono beneficiare
dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla
data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e
iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali
da risultare imprese in difficoltà
- hanno sede in uno Stato Membro
purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il
termine previsto per l’ultimazione dell’investimento
Settori ammessi
- Sono ammessi tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
- attività finanziarie e assicurative
- attività connesse all’esportazione e
per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto ai prodotti di importazione
Cosa finanzia
- I beni devono essere nuovi e
riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”,
“attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese
classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2,
B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel
principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità),
nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e
fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a
“immobilizzazioni in corso e acconti”
- Gli investimenti devono
soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non
essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che
non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto
dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
Le spese
relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono
ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti
rientrante nelle tipologie di:
- creazione
di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento,
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o
sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da
terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- l’operazione avviene a condizioni di
mercato.
(Art. 5.8
Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
Le agevolazioni
- Consistono
nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti
all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico,
l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro,
piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla
misura, nonché di
un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato
agli interessi sui predetti finanziamenti
- L’investimento può essere
interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
- Il finanziamento, che può
essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve
essere:
- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e
4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli
investimenti ammissibili
- Il contributo del Ministero
dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in
misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su
un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale
all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti
(investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
NB: Si ricorda di apporre sulle fatture/canoni di leasing e nella causale di
pagamento del relativo bonifico la dicitura:
“Spesa di euro__INSERIRE IMPONIBILE_____
realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"
Per le fatture
emesse in formato cartaceo, la dicitura in questione deve essere riportata
dall’impresa sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con
scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
In caso di
investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere
apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture
stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura
dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.
Con specifico
riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la
predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle
le seguenti modalità:
1. inserendo nell’oggetto o nel campo
note della fattura elettronica la dicitura “Spesa di euro__INSERIRE
IMPONIBILE_____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste
dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69" inserendo
la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
2. qualora non sia possibile inserire
per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP
all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso,
è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del
CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.
Si ricorda,
infine, che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli
e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è
considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente
di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte
dell’impresa beneficiaria (art. 10, decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
Nel caso della
fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo
le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione,
mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di
spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto
Come funziona
- La PMI
presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla
richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo
ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli
investimenti alle previsioni di legge.
- La
banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la
completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la
sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di
impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero
richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
- La
banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero
della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da
destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI
mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
- La
banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento
alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero,
unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione
della domanda di accesso alle agevolazioni
- Il
Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con
l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle
agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli
obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette
alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
- La
banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di
finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in
un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore
entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di
collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire
anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo
- La PMI, ad
investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente
attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante
l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto
dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la
Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto
una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti
alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente
all’ulteriore documentazione richiesta.
Erogazione contributo
Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate
dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021
Come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica
soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.
L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate
dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1°
gennaio 2021.
Cumulabilità
Le agevolazioni “Nuova Sabatini”
sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese
a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità
massime previste (Credito di imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno (nella misura massima del 30%
per alcuni territori abruzzesi)
Le agevolazioni “Nuova Sabatini”
sono cumulabili con il Credito d’imposta investimenti in beni strumentali (sia
4.0 che ordinari) commi
dal 1051 al 1063 dell’articolo 1 L. 178/2020 sui
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto”