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Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: solo alcune zone del territorio abruzzese sono agevolabili

La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 171, legge n. 178 del 2020) ha disposto la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (solo alcune aree elencate di seguito) entro il 31.12.2021.

I progetti di investimento ammessi possono riguardare:

  • creazione di un nuovo stabilimento,
  • ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L’intensità dell’incentivo varia in base alla dimensione delle imprese:

Dimensioni impresa

Massimale agevolazione

Aliquota

Piccola

33 milioni

45% (30%)*

Media

10 milioni

35% (20%)*

Grande

15 milioni

25% (10%)*

* il numero indicato in parentesi rappresenta l’aliquota applicabile alle regioni Molise e Abruzzo.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: sono agevolabili gli investimenti in:

·         Macchinari

·         Impianti e

·         Attrezzature varie

Per l’individuazione di tali beni, la norma si riferisce ai beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale come “Impianti e macchinari” e come “Attrezzature industriali e commerciali” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale.

Sono, altresì, agevolabili:

·         attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;

·         attrezzature varie ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa

·         attrezzature che completano la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura.

Deve trattarsi, in ogni caso, di beni ammortizzabili ai sensi degli articoli 102 ovvero 102-bis del TUIR.

Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall’immobile stesso), nella misura in cui gli stessi siano parte di un progetto di investimento iniziale, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall’immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali (si pensi, ad esempio, ad un impianto elettrico ovvero ad un impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun intervento sull’immobile).

Non rientrano nelle predette voci, in quanto inclusi nella voce B.II.4 “altri beni”, gli investimenti in:

·         Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);

·         Macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);

·         Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);

·         Imballaggi da riutilizzare.

L’unica eccezione al riguardo è rappresentata da hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computingaventi uno specifico carattere di innovatività, ovvero che siano dedicati a:

·         organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati;

·         gestione di interfacce anche multimediali;

·         utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse;

·         ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy.

Taluni beni materiali possono presentare caratteristiche riconducibili sia alle tipologie agevolabili sia a tipologie non agevolabili (si pensi, ad esempio, ad un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e simili, che incorporano un macchinario ad un automezzo); in tali ipotesi, atteso l’esplicito rinvio della norma agevolativa all’articolo 2424 del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi tra quelli agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale.

Per quanto in generale qualificabili tra gli automezzi, possono invece ritenersi agevolabili i c.d. mezzi d’opera ovvero i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero quelli che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, sia che siano idonei allo specifico utilizzo nei cantieri, sia che siano utilizzabili promiscuamente su strada e fuori strada.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:

·         acquisto diretto;

·         locazione finanziaria (con maturazione del credito autorizzato sin dalla consegna del bene strumentale)

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA: La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito:

·         solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241;

·         presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·         a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e nei limiti dell’importo maturato in relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.

CUMULABILITÀ Il credito d’imposta in esame è cumulabile con il credito di imposta per investimenti, introdotto dalla legge di bilancio 2020, poiché considerato una misura di carattere generale. Tuttavia, deve essere rispettata una condizione: il cumulo delle agevolazioni non deve portare al superamento del costo per l’investimento, come peraltro previsto dal comma 192 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020.

Elenco dei Comuni Abruzzesi inseriti nella Carta degli attui di stato a finalità regionale 2014-2020

Area Abruzzo-Molise

Area Abruzzo 1

Area Abruzzo-Marche

San Salvo

Chieti

Sulmona

Ancarano

Cupello

Manoppello

Collepietro

Controguerra

Monteodorisio

Turrivalignani

Navelli

Colonnella

Gissi

Bolognano

Caporciano

Corropoli

Atessa

Alanno

Patra d’Ansidonia

Sant’Omero

Paglieta

Pietranico

San Demetrio

Torano nuovo

Mozzagrogna

Scafa

Poggio Picenze

Sant’Egidio alla Vibrata

 

Pescosansonesco

Fossa

Nereto

 

Bussi sul Tirino

Scoppito

 

 

Salle

L’Aquila

Lombardia Piemonte Emilia Romagna Liguria Toscana Lazio Puglia Basilicata Campania Calabria Sicilia Sardegna

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