La legge di
bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 171, legge n. 178 del 2020) ha
disposto la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a
favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nelle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (solo
alcune aree elencate di seguito) entro il 31.12.2021.
I progetti di investimento ammessi possono
riguardare:
- creazione
di un nuovo stabilimento,
- ampliamento
della capacità di uno stabilimento esistente,
- diversificazione
della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente,
- cambiamento
fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente.
L’intensità dell’incentivo varia in base alla
dimensione delle imprese:
Dimensioni impresa
|
Massimale agevolazione
|
Aliquota
|
Piccola
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33 milioni
|
45% (30%)*
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Media
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10 milioni
|
35% (20%)*
|
Grande
|
15 milioni
|
25% (10%)*
|
*
il
numero indicato in parentesi rappresenta l’aliquota applicabile alle regioni
Molise e Abruzzo.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI: sono agevolabili gli investimenti
in:
·
Macchinari
·
Impianti e
·
Attrezzature varie
Per l’individuazione di tali beni, la norma si
riferisce ai beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale come
“Impianti e macchinari” e come “Attrezzature industriali e commerciali” di cui
alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale.
Sono, altresì, agevolabili:
·
attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché
equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
·
attrezzature varie ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale
dell’impresa
·
attrezzature che completano la capacità funzionale di impianti e
macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura.
Deve trattarsi, in ogni caso, di beni ammortizzabili
ai sensi degli articoli 102 ovvero 102-bis del TUIR.
Nel caso di beni parzialmente incorporati in
un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall’immobile stesso),
nella misura in cui gli stessi siano parte di un progetto di investimento
iniziale, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile
dall’immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri
proporzionali (si pensi, ad esempio, ad un impianto elettrico ovvero ad un
impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili solo i costi
relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun
intervento sull’immobile).
Non rientrano nelle predette voci, in quanto inclusi nella voce B.II.4
“altri beni”, gli investimenti in:
·
Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di
laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per
mense, servizi sanitari ed assistenziali);
·
Macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
·
Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi,
motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
·
Imballaggi da riutilizzare.
L’unica eccezione al riguardo è rappresentata da hardware e software,
anche basati su piattaforme cloud computing, aventi uno
specifico carattere di innovatività, ovvero che siano dedicati a:
·
organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati;
·
gestione di interfacce anche multimediali;
·
utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni
complesse;
·
ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della
privacy.
Taluni beni materiali possono presentare caratteristiche
riconducibili sia alle tipologie agevolabili sia a tipologie non agevolabili
(si pensi, ad esempio, ad un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e
simili, che incorporano un macchinario ad un automezzo); in tali
ipotesi, atteso l’esplicito rinvio della norma agevolativa all’articolo 2424
del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi tra quelli
agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio:
conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno
essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente
iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato
Patrimoniale.
Per quanto in generale qualificabili tra gli automezzi, possono invece ritenersi agevolabili i
c.d. mezzi d’opera ovvero i veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o
di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero quelli che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, sia che siano
idonei allo specifico utilizzo nei cantieri, sia che siano utilizzabili
promiscuamente su strada e fuori strada.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:
·
acquisto diretto;
·
locazione finanziaria (con maturazione del credito autorizzato sin dalla
consegna del bene strumentale)
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA: La comunicazione per la fruizione
del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno deve essere
presentata esclusivamente in via telematica. Le imprese beneficiarie
possono utilizzare il credito:
·
solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241;
·
presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio
telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento;
·
a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta
attestante la fruibilità del credito e nei limiti dell’importo maturato in
relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.
CUMULABILITÀ Il credito d’imposta in esame è cumulabile
con il credito di imposta per
investimenti, introdotto dalla legge di bilancio 2020, poiché
considerato una misura di carattere generale.
Tuttavia, deve essere rispettata una condizione: il cumulo delle
agevolazioni non deve portare al superamento del costo per
l’investimento, come peraltro previsto dal comma 192
dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020.
Elenco dei Comuni Abruzzesi
inseriti nella Carta degli attui di stato a finalità regionale 2014-2020
Area
Abruzzo-Molise
|
Area Abruzzo 1
|
Area
Abruzzo-Marche
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San Salvo
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Chieti
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Sulmona
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Ancarano
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Cupello
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Manoppello
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Collepietro
|
Controguerra
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Monteodorisio
|
Turrivalignani
|
Navelli
|
Colonnella
|
Gissi
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Bolognano
|
Caporciano
|
Corropoli
|
Atessa
|
Alanno
|
Patra d’Ansidonia
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Sant’Omero
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Paglieta
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Pietranico
|
San Demetrio
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Torano nuovo
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Mozzagrogna
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Scafa
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Poggio Picenze
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Sant’Egidio alla Vibrata
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Pescosansonesco
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Fossa
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Nereto
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Bussi sul Tirino
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Scoppito
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Salle
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L’Aquila
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