Bonus per investimenti
in nuovi macchinari e impianti
Nel pacchetto per la
competitività delle imprese contenuto nel Decreto Crescita
approdato in Gazzetta Ufficiale (Dl 91/2014), è presente all’art. 18 un credito d’imposta del
15% per gli investimenti in beni strumentali, che si aggiunge al
potenziamento dell’ACE (Aiuto
alla Crescita Economica), al taglio in bolletta elettrica, alle
misure per stimolare la quotazione in Borsa e ai finanziamenti alternativi a
quello bancario.
L’agevolazione è finanziata con
il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione
2014-2020 per un totale 204 milioni di euro per il 2016, di 408 milioni per gli
anni 2017 e 2018 e di 204 milioni di euro per l’anno 2019.
Credito d’imposta
Ne hanno diritto le imprese che effettuano
investimenti in macchinari e beni strumentali, ma si applica solo alla
parte di spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi 5
anni (in pratica ai nuovi investimenti). E’ possibile calcolare tale media escludendo
il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Se l’impresa è attiva da
meno di 5 anni, si calcolano gli investimenti effettuati in tutti i periodi
di imposta.
Fruizione
L’agevolazione fiscale si
applica dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno) fino al 30
giugno 2015 (un anno) e vale anche per aziende costituite nell’arco di
questo periodo di tempo (per il valore complessivo degli investimenti).
Il credito non spetta per investimenti
inferiori a 10mila euro.
Va ripartito in tre quote annuali di pari importo, indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del
credito e in quelle successive per gli anni in cui viene utilizzato.
Non concorre alla formazione del
reddito e della base imponibile IRAP. E’ invece utilizzabile per compensazioni fiscali.
La prima quota annuale è utilizzabile dal
primo gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento.
Investimenti agevolabili
I beni strumentali devono essere fra quelli compresi
nella divisione 28 della tabella Ateco 2007
(sulla classificazione delle attività economiche). Le imprese che svolgono
attività industriali a rischio incidenti sul lavoro devono documentare
l’adempimento degli obblighi specificamente previsti per loro (dlgs 334/1999), altrimenti non possono
usufruire del credito.
Revoca
- Se l’imprenditore usa i beni oggetto degli
investimenti per finalità estranee all’esercizio di impresa o li
cede prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
- Se i beni oggetto degli investimenti sono
trasferiti, entro i 5 anni successivi, in strutture produttive situate al
di fuori dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario
dell’agevolazione; va restituito entro la scadenza per il versamento delle
imposte a saldo relativo al periodo fiscale in cui si verifica la revoca.
Se un’azienda fruisce del credito senza in realtà
averne diritto l’Agenzia delle Entrate recupererà le somme indebitamente
percepite maggiorate di interessi e sanzioni.
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