PUBBLICATO IL BANDO 2010/2011 SUL TURISMO L.77/2000
Ci sono importanti novità rispetto al precedente bando:
1) Sono le attività ammissibili:
§
a) le
strutture ricettive alberghiere:
a1) alberghi con una dotazione
minima di n.7 camere; servizi di ricevimento e di portineria/
informazioni
(hall) e una sala per uso comune;
a2) residenze turistiche
alberghiere con una dotazione minima di n. 7 unità abitative costituite da uno
o più locali forniti di servizio autonomo di cucina; servizi di ricevimento e
di portineria/
informazioni
(hall) e una sala per uso comune;
§
b)
strutture ricettive all'aria aperta:
b1) campeggi come definiti dalla
Legge Regionale n. 16/2003;
b2) villaggi turistici come
definiti dalla Legge Regionale n. 16/2003;
§
c)
strutture ricettive extralberghiere:
c1) residenze di campagna come
definite della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo VII;
c2) case per ferie come definite
della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo II;
c3) ostelli della gioventù come
definiti della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo III;
c4) affittacamere come definiti
della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo V
§
d)
stabilimenti balneari.
2) Interventi finanziabili:
a) costruzione ex novo di strutture
ricettive, compreso l’acquisto dell’area;
b) riconversione e recupero di edifici, anche mediante il
completamento di manufatti edilizi, con
trasformazione in strutture
ricettive, compreso l’acquisto dell’immobile;
c) riattivazione di strutture ricettive, compreso l’acquisto
dell’immobile;
d) ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento,
straordinaria manutenzione di esercizio esistente;
e) realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e
ammodernamento di stabilimenti balneari;
Gli interventi finanziabili sopra elencati possono
comprendere anche operazioni relative a:
1) realizzazione e riqualificazione di servizi annessi alle
strutture di cui all’art.2, purchè funzionali allo svolgimento dell’attività;
2) acquisizione delle certificazioni di qualità ISO 9001, ISO
14001, EMAS, ECOLABEL europeo, ECOWORLDHOTEL e concernenti l’adeguamento funzionale,
tecnico e impiantistico della struttura, le spese di consulenza e
dell’organismo certificatore;
3) adeguamento alle vigenti normative di sicurezza, di tutela
della salute nei luoghi pubblici e alle esigenze dell'handicap, anche
sensoriale;
4) accoglienza, sicurezza, cura e comfort delle famiglie con
bambini (attrezzature, arredi e spazi dedicati ai bambini, etc.);
Nel caso in cui l’intervento da finanziare preveda il
rifacimento, anche parziale, o la nuova installazione di impianti:
idrico-sanitario e/o di climatizzazione e/o di piscine, devono essere
utilizzate, pena l’esclusione della spesa dell’intero impianto
dall’investimento ammissibile, le tecnologie finalizzate al risparmio
energetico e idrico di seguito
elencate:
• Impianto idrico-sanitario:
-
erogatori applicati alle docce
ed ai rubinetti che garantiscano una portata inferiore a 10 lt. / minuto;
-
sistemi a doppio flusso per
servizi igienici;
-
pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria con un rapporto minimo di 0,30 mq/posto letto per le strutture
ricettive di cui ai punti a) e c) dell’art.2 del bando; 1,5 mq/punto doccia per
le strutture di cui ai punti b) e d) del citato articolo 2, salvo i casi in cui
vincoli di natura urbanistica e/o tecnica non lo consentano. Detti vincoli
devono essere opportunamente documentati.
• Impianto di climatizzazione :
-
sistemi dotati di tecnologia
inverter o comunque ad alta efficienza energetica;
• Piscine:
-
copertura notturna della vasca
natatoria che limiti le dispersioni termiche.
E’ ammissibile anche il solo acquisto di arredi, macchinari
e attrezzature “nuovi di fabbrica”, ivi compresi:
-
attrezzature e mezzi mobili
finalizzati all’ ospitalità su misura per disabili;
-
sistemi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa e dell’ospite;
-
attrezzature medico-sanitarie
per il pronto intervento.
Gli elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche in
generale sono ammissibili solo se ad alta efficienza energetica.
I programmi di investimento proposti ai sensi del
presente programma possono avere quale data d’inizio quella del
1 gennaio 2010.
3) Soggetti
beneficiari:
I soggetti beneficiari dei
contributi sono le Piccole e Medie Imprese che realizzano gli interventi di cui
all’art. 3 e che svolgono o che intendano svolgere attività di gestione delle
strutture di cui all’art.2 ) e gli Enti no profit che gestiscono dette
strutture esclusivamente per gli associati. Per Enti no profit si intendono le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato non
commerciali, senza finalità di lucro, dotati di personalità giuridica ai sensi
dell’art.1 del D.P.R. n.361 del 10/02/2000 e della L.R. 3 marzo 2005, n.13.
Al momento della presentazione
della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti:
-
devono essere micro, piccole o
medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 124 del 20/05/2003;
-
devono essere già costituite e
iscritte al registro delle imprese;
-
devono trovarsi nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
-
devono aver assolto agli
obblighi contributivi ed essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza
sul lavoro (per le imprese di nuova costituzione detta condizione deve
sussistere all’entrata in funzione della struttura finanziata);
-
non devono trovarsi in stato
di difficoltà finanziaria come previsto dal Regolamento CE 800/08, art.1, comma
7;
-
non devono aver ricevuto o
devono aver restituito aiuti illegittimi di cui all’art.4 del DPCM 23 maggio 2007
(dichiarazione allegato 8);
4) Agevolazioni concedibili e limiti di cumulo:
In favore dei soggetti beneficiari
di cui all’art. 5 sono concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione
degli interventi di cui all’art. 3, localizzati su tutto il territorio
regionale.
Tali aiuti sono concessi ai sensi
del Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 in “de minimis”.
L’intensità di aiuti concedibile
è stabilita come segue:
Aiuti di tipo A : 45% dell’investimento ammissibile, e, comunque, non
superiore a € 150.000,00, per interventi di cui all’art.3:
a) proposti da Imprese già in possesso
della certificazione di qualità ambientale e/o dell’ accoglienza,
secondo standards e metodologie riconosciute quali ISO 9001, ISO 14001, EMAS,
ECOLABEL europeo, ECOWORLDHOTEL, che intendano incrementarne il livello di
qualità o integrarla con altre certificazioni;
b) che comprendono operazioni finalizzate
all’ottenimento delle certificazioni di qualità di cui sopra o proposti da
imprese che si impegnano ad acquisire dette certificazioni a proprio carico
entro la
rendicontazione
del programma d’investimento.
Il soggetto beneficiario della
linea di aiuti A, ha l’obbligo, pena la revoca, di mantenere la certificazione
di
qualità acquisita, nei cinque anni successivi alla conclusione dell’intervento.
Aiuti di tipo B: 30%
dell’investimento ammissibile, e, comunque, non superiore a € 150.000,00, per tutti
gli altri interventi finanziabili ai sensi del presente bando.
Nel caso in cui, a
rendicontazione dell’intervento, non si dimostri, entro i termini stabiliti nel
successivo art.17 del bando, l’avvenuta acquisizione della certificazione di
qualità dichiarata in domanda, l’agevolazione sarà corrisposta nella misura del
30% dell’investimento ammissibile.
L’importo complessivo degli aiuti
“de minimis” accordati ad una medesima impresa non può superare 200.000,00 EURO
su un periodo di riferimento di tre anni che comprende l’esercizio finanziario
in cui viene concesso il beneficio e i due esercizi che precedono la
concessione dell’aiuto stesso, indipendentemente dalla forma degli aiuti o
dall’obiettivo perseguito.
Gli aiuti de minimis non sono
cumulabili con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati relativamente agli stessi
costi ammissibili.
5) Spese ammissibili:
Sono riconoscibili le spese per
beni materiali e immateriali necessari alle finalità del programma di
investimento
proposto, sostenute a far data dal primo gennaio 2010 .
In particolare sono ammissibili
le spese, al netto dell’IVA, riguardanti:
a)
progettazione, studi e
direzione lavori nella misura massima del 10% dell’importo totale delle spese ammissibili;
b)
studi, consulenze e costi
dell’organismo certificatore per l’assegnazione delle certificazioni di qualità
di cui all’art. 3 del bando, nella misura massima del 5% dell’importo totale
delle spese ammissibili;
c)
acquisto del terreno nella
misura massima del 10% dell’importo totale delle spese ammissibili; il valore del
terreno deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da un
tecnico abilitato, attestante che il relativo prezzo di acquisto non sia
superiore al valore di mercato;
d)
acquisto di immobile nella misura
massima del 50% dell’importo totale delle spese ammissibili; il valore dell’immobile
deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da un tecnico
abilitato, attestante che il relativo prezzo di acquisto non sia superiore al
valore di mercato del bene ; qualora l’immobile da acquistare sia stato oggetto
di altre agevolazioni, la spesa è ammissibile purchè siano trascorsi almeno 10
anni dalla data di concessione della precedente agevolazione.
- Per i suddetti punti c) e d) la spesa non è ammissibile
quando il venditore è coniuge, parente/affine
- entro il 3° grado. In caso
di società’ va scorporata la quota relativa ai soci venditori e rispettivi coniuge, parenti e affini fino al 3° grado.
e)
opere murarie e assimilabili;
f)
impianti tecnologici;
g)
macchinari, arredi e
attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi attrezzature e mezzi mobili
finalizzati all’ospitalità su misura per disabili, attrezzature informatiche,
attrezzature medico-sanitarie per il pronto intervento, attrezzature per la
cura e il confort dei bambini;
h)
programmi informatici e
realizzazione siti WEB, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa
nella misura massima del 2 % dell’importo totale delle spese ammissibili.
La soglia di investimento minimo
ammissibile è fissata in Euro 50.000,00.
Gli investimenti in beni
materiali e immateriali sopra elencati devono essere ammortizzati e permanere all’interno
dell’attività per la durata del vincolo di destinazione turistica di cui al
successivo art. 13.
6) Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 08:00 del 20
marzo 2012 e fino al 26 marzo 2012 ed è importante l’ordine cronologico di
presentazione delle domande;
7)Le richieste devono essere complete di documentazione puntuale, pena
l’esclusione:
NON SONO PREVISTE INTEGRAZIONI ALLA
DOCUMENTAZIONE!