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CONCILIAZIONE FAMIGLIA - LAVORO

Bando di finanziamento che riguarda i progetti di conciliazione tra famiglia e lavoro previsti dall’articolo 9 Lg. 53/2000 per l’anno 2011.

Una misura che ha lo scopo di rendere stabili gli strumenti di conciliazione attivati grazie al finanziamento pubblico.

Le politiche di conciliazione

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse.

L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53

La norma ha carattere sperimentale e, di conseguenza, ha subìto nel tempo diverse modifiche finalizzate a meglio adattarla all'evoluzione del contesto di riferimento, così da intercettare i nuovi bisogni di conciliazione emersi nel corso dell'attuazione.

Sono previste misure di conciliazione distinte in favore dei lavoratori dipendenti (art. 9, comma 1) e lavoratori autonomi (art. 9, comma 3)

La conciliazione per i dipendenti (art. 9, comma 1)

In base alla nuova disciplina, il 90% delle risorse annualmente disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro privati, purché iscritti in un pubblico registro (es. registro delle imprese, albi professionali, ecc.), e, ove residuino fondi, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anche universitarie, che intendano attivare, in favore dei propri dipendenti, una delle seguenti misure di conciliazione:  

a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata o in uscita, flessibilità su turni, banca delle ore, ecc.;

b) programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di congedo di almeno 60 giorni ;

c) servizi innovativi ritagliati sulle esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici.

Quest'ultima tipologia di azione è attivabile anche da parte di una pluralità di datori di lavoro consorziati, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti territoriali che per un verso consentono di allargare il bacino d'utenza del servizio, abbattendone i costi, e per un altro verso permettono l'integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui tempi di vita, realizzate a livello locale.  

I destinatari degli interventi progettati possono essere i dipendenti con figli minori o con a carico un disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da documentata grave infermità.

La conciliazione per gli autonomi (art. 9, comma 3)

Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto al finanziamento di titolari di impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte, nell'esercizio della propria attività da un soggetto in possesso di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato.

Questa misura si caratterizza, quindi, per la peculiarità di essere destinata ad un unico beneficiario, che è anche il soggetto proponente.

Può essere attivata esclusivamente per esigenze legate alla genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi (che può essere spalmato nell'arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori, laddove entrambi siano lavoratori autonomi). 

Ammontano a 15 milioni le risorse finanziarie che, in accordo con le Regioni, sono state destinate alle politiche di supporto alla conciliazione vita-lavoro già nell'anno 2010, ma sono state poi effettivamente svincolate solo nel 2011 a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per la presentazione dei progetti da parte degli organi competenti.

 

Le richieste di finanziamento, redatte secondo le modalità previste dal nuovo regolamento di attuazione dell'art. 9, potranno essere presentate entro il 13 luglio utilizzando l'apposita procedura informatica accessibile on line.

Una seconda scadenza nel 2011 è prevista per il 28 ottobre

 


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