Bando
di finanziamento che riguarda i progetti di conciliazione tra famiglia e
lavoro previsti dall’articolo 9 Lg. 53/2000 per
l’anno 2011.
Una misura che ha lo
scopo di rendere stabili gli strumenti di conciliazione attivati grazie al
finanziamento pubblico.
Le politiche di conciliazione
Le politiche per la conciliazione rappresentano
un importante fattore di innovazione dei modelli
sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che,
rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun
individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di
società complesse.
L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.
53
La norma ha carattere sperimentale e, di
conseguenza, ha subìto nel tempo diverse modifiche finalizzate a meglio
adattarla all'evoluzione del contesto di riferimento,
così da intercettare i nuovi bisogni di conciliazione emersi nel corso
dell'attuazione.
Sono previste misure di conciliazione distinte in
favore dei lavoratori dipendenti (art. 9, comma 1) e lavoratori autonomi (art. 9, comma 3)
La conciliazione per i dipendenti
(art. 9, comma 1)
In base alla nuova disciplina, il 90% delle
risorse annualmente disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro
privati, purché iscritti in un pubblico registro (es.
registro delle imprese, albi professionali, ecc.), e, ove residuino fondi, alle
aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anche universitarie, che
intendano attivare, in favore dei propri dipendenti, una delle seguenti misure
di conciliazione:
a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari
e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time
reversibile, telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata
o in uscita, flessibilità su turni, banca delle ore, ecc.;
b) programmi e azioni per il reinserimento
di lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di congedo di almeno 60
giorni ;
c) servizi innovativi
ritagliati sulle esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici.
Quest'ultima tipologia
di azione è attivabile anche da parte di una pluralità
di datori di lavoro consorziati, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di
reti territoriali che per un verso consentono di allargare il bacino d'utenza
del servizio, abbattendone i costi, e per un altro verso permettono
l'integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui tempi di vita,
realizzate a livello locale.
I destinatari degli interventi progettati possono
essere i dipendenti con figli minori o con a carico un
disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da documentata
grave infermità.
La conciliazione per gli autonomi
(art. 9, comma 3)
Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto
al finanziamento di titolari di impresa, liberi
professionisti e lavoratori autonomi che abbiano l'esigenza di farsi sostituire,
in tutto o in parte, nell'esercizio della propria attività da un soggetto in
possesso di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato.
Questa misura si caratterizza, quindi, per la
peculiarità di essere destinata ad un unico beneficiario, che è anche il
soggetto proponente.
Può essere attivata esclusivamente per esigenze
legate alla genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi (che può essere
spalmato nell'arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori, laddove entrambi
siano lavoratori autonomi).
Ammontano a
15 milioni le risorse finanziarie che, in accordo con le
Regioni, sono state destinate alle politiche di supporto alla conciliazione
vita-lavoro già nell'anno 2010, ma sono state poi effettivamente svincolate solo
nel 2011 a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per la presentazione dei progetti da parte degli
organi competenti.
Le
richieste di finanziamento, redatte secondo le modalità previste dal nuovo
regolamento di attuazione dell'art. 9, potranno essere
presentate entro il 13 luglio utilizzando l'apposita procedura
informatica accessibile on line.
Una
seconda scadenza nel 2011 è prevista per il 28 ottobre