Il via alle agevolazioni
dell’incentivo fiscale a favore delle imprese aderenti alle reti di impresa scatta il prossimo 2 maggio con l’invio della
comunicazione dei dati richiesti per fruire dei
vantaggi fiscali previsti dall’art. 42 del DL
n. 78/2010.
L’AGEVOLAZIONE:
A favore delle
imprese aderenti alle reti, l’art. 42, comma 2-quater e seguenti, del DL
78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, istituisce un regime
di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio per
le imprese che sottoscrivono un contratto di rete, accantonati ad apposita
riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma
comune di rete. L’importo degli utili che non concorre alla formazione del
reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite
di 1 milione di euro.
Tale limite, si
applica per singola impresa, anche se aderisce a più di un contratto di rete, e
per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso
all’agevolazione.
L’agevolazione
riguarda gli utili di esercizio accantonati a partire
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2012.
SOGGETTI
BENEFICIARI:
L’agevolazione è
rivolta alle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad una rete già esistente.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare 15/E/2011, le imprese potranno fruire
degli incentivi indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni
aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal
settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale (sono
infatti ammesse sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di imprese non residenti).
L’agevolazione sarà
riconosciuta anche alle imprese che hanno sottoscritto contratti di rete prima
dell’entrata in vigore della norma di agevolazione,
purché i contratti siano iscritti nel registro delle
imprese.
INVESTIMENTO
AGEVOLABILI:
La norma agevola gli
investimenti realizzati per il completamento del programma comune di rete. Viene quindi demandata al programma comune di rete l’esatta
individuazione degli investimenti incentivabili.
Tuttavia,
la Circolare
15/E/2011 chiarisce che, in linea generale, possono essere ritenuti agevolabili
i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e
servizi, nonché per l’utilizzo di personale. Rientrano
tra i costi ammissibili anche i costi relativi a beni,
servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al
contratto di rete. In tal caso, rileva il costo figurativo relativo
all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.
Gli investimenti
previsti dal programma comune di rete devono essere realizzati entro l’esercizio
successivo a quello in cui è assunta la delibera di
accantonamento degli utili dell’esercizio e non a quello di maturazione
degli utili accantonati.
Ad esempio, se
l’assemblea delibera di accantonare l’utile il 30 aprile 2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre
2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile
accantonato è il 31 dicembre 2012.
FRUIZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI:
L’agevolazione opera
ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), con
esclusione quindi dell’Irap e può essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si
riferiscono gli utili accantonati (senza incidere sul calcolo degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di riferimento).
Gli acconti dovuti
per il periodo d’imposta successivo devono essere determinati secondo le
modalità ordinarie, al lordo dell’agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento della determinazione del
saldo per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta,
genereranno per il contribuente un credito Irpef/Ires
utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
Termine del regime di
sospensione Il regime di sospensione di imposta cessa
(e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del
reddito):
- nel caso in cui la
riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio. Come precisato dalla Circolare n. 15/E/2011,
l’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio è, pertanto, la
sola ipotesi in cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata,
mentre costituiscono cause interruttive del regime di
sospensione altre ipotesi di utilizzo della riserva tra
le quali, ad esempio, la distribuzione ai soci; ovvero
-
nel caso in cui viene meno l’adesione alla rete, ma solo nell’ipotesi, come
indicato nella Circolare n. 15/E/2011, in cui non sia stato completato il
programma di rete. Infatti, una volta completato il programma di rete non può più
verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir
meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di
imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è
utilizzata “per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio”.
Al verificarsi
dell’evento interruttivo del regime di sospensione
di imposta, le imprese dovranno far concorrere l’utile
accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di
imposta in cui si è verificato l’evento stesso.
IL RISPARMIO
D’IMPOSTA:
Con la Circolare n. 15/E/2011,
l’A.E. chiarisce le modalità di determinazione del
risparmio d’imposta dovuta a titolo IRPEF/IRES, addizionale regionale IRPEF
e eventuale addizionale comunale IRPEF, da indicare
nell’apposito quadro del modello RETI.
Per i soggetti
IRES, viene stabilito che il risparmio d’imposta deve essere
calcolato applicando l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in
diminuzione dal reddito d’impresa (comunque non superiore a 1 milione di euro)
corrispondente alla quota agevolabile e accantonata ad apposita
riserva.
Per gli imprenditori
individuali, il risparmio
d’imposta deve essere determinato assumendo la differenza
tra:
- l’IRPEF relativa
soltanto al reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, di
eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in
diminuzione e
- l’IRPEF
corrispondente al reddito d’impresa al netto di detta variazione (comunque non superiore a 1 milione di
euro).
In caso di perdita,
il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote
progressive IRPEF all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente
all’ammontare dell’accantonamento.
Per le società di
persone e società di capitali “trasparenti”, il risparmio di imposta deve essere calcolato assumendo la somma delle
minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in
dette società, computate secondo il criterio applicato per gli imprenditori
individuali.
ITER PROCEDURALE E
TERMINI:
La comunicazione per
fruire del vantaggio fiscale dovra' essere
presentata dal 2 al 23 maggio prossimo e ripetersi nel 2012 e
2013, in relazione
ai periodi di imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010,
2011 e 2012.
La trasmissione
telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il
prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, reso disponibile
gratuitamente sul sito dall’Agenzia delle entrate a partire
dal 20 aprile 2011.