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RETI DI IMPRESE
Il via alle agevolazioni dell’incentivo fiscale a favore delle imprese aderenti alle reti di impresa scatta il prossimo 2 maggio con l’invio della comunicazione dei dati richiesti per fruire dei

Il via alle agevolazioni dell’incentivo fiscale a favore delle imprese aderenti alle reti di impresa scatta il prossimo 2 maggio con l’invio della comunicazione dei dati richiesti per fruire dei

vantaggi fiscali previsti dall’art. 42 del DL n. 78/2010.

 

L’AGEVOLAZIONE:

A favore delle imprese aderenti alle reti, l’art. 42, comma 2-quater e seguenti, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio per le imprese che sottoscrivono un contratto di rete, accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. L’importo degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro.

Tale limite, si applica per singola impresa, anche se aderisce a più di un contratto di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.

L’agevolazione riguarda gli utili di esercizio accantonati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

 

SOGGETTI BENEFICIARI:

L’agevolazione è rivolta alle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad una rete già esistente. Secondo quanto chiarito dalla Circolare 15/E/2011, le imprese potranno fruire degli incentivi indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale (sono infatti ammesse sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti).

L’agevolazione sarà riconosciuta anche alle imprese che hanno sottoscritto contratti di rete prima dell’entrata in vigore della norma di agevolazione, purché i contratti siano iscritti nel registro delle imprese.

 

INVESTIMENTO AGEVOLABILI:

La norma agevola gli investimenti realizzati per il completamento del programma comune di rete. Viene quindi demandata al programma comune di rete l’esatta individuazione degli investimenti incentivabili.

Tuttavia, la Circolare 15/E/2011 chiarisce che, in linea generale, possono essere ritenuti agevolabili i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale. Rientrano tra i costi ammissibili anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, rileva il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.

Gli investimenti previsti dal programma comune di rete devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio e non a quello di maturazione degli utili accantonati.

Ad esempio, se l’assemblea delibera di accantonare l’utile il 30 aprile 2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato è il 31 dicembre 2012.

 

FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI:

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), con esclusione quindi dell’Irap e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati (senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento).

Gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, al lordo dell’agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento della determinazione del saldo per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta, genereranno per il contribuente un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie.

Termine del regime di sospensione Il regime di sospensione di imposta cessa (e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito):

- nel caso in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio. Come precisato dalla Circolare n. 15/E/2011, l’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio è, pertanto, la sola ipotesi in cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata, mentre costituiscono cause interruttive del regime di sospensione altre ipotesi di utilizzo della riserva tra le quali, ad esempio, la distribuzione ai soci; ovvero

- nel caso in cui viene meno l’adesione alla rete, ma solo nell’ipotesi, come indicato nella Circolare n. 15/E/2011, in cui non sia stato completato il programma di rete. Infatti, una volta completato il programma di rete non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata “per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”.

Al verificarsi dell’evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese dovranno far concorrere l’utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento stesso.

 

IL RISPARMIO D’IMPOSTA:

Con la Circolare n. 15/E/2011, l’A.E. chiarisce le modalità di determinazione del risparmio d’imposta dovuta a titolo IRPEF/IRES, addizionale regionale IRPEF e eventuale addizionale comunale IRPEF, da indicare nell’apposito quadro del modello RETI.

Per i soggetti IRES, viene stabilito che il risparmio d’imposta deve essere calcolato applicando l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa (comunque non superiore a 1 milione di euro) corrispondente alla quota agevolabile e accantonata ad apposita riserva.

Per gli imprenditori individuali, il risparmio d’imposta deve essere determinato assumendo la differenza tra:

- l’IRPEF relativa soltanto al reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e

- l’IRPEF corrispondente al reddito d’impresa al netto di detta variazione (comunque non superiore a 1 milione di euro).

In caso di perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive IRPEF all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’ammontare dell’accantonamento.

Per le società di persone e società di capitali “trasparenti”, il risparmio di imposta deve essere calcolato assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio applicato per gli imprenditori individuali.

 

ITER PROCEDURALE E TERMINI:

La comunicazione per fruire del vantaggio fiscale dovra'  essere presentata dal 2 al 23 maggio prossimo e ripetersi nel 2012 e 2013, in relazione ai periodi di imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, reso disponibile gratuitamente sul sito dall’Agenzia delle entrate a partire dal 20 aprile 2011.

 


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