Scheda informativa
Settembre 2009
IPI
Istituto per la Promozione Ministero=
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dello Sviluppo Economico Industriale
L’articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di istituire appositi regimi di aiuto in conformità allanormativa comunitaria. Sulla base di tale previsione
normativa lo stesso Ministero, con decreto del 23 luglio 2009, ha istituito
un nuovo regime di aiuti a favore della realizzazione degli investimenti produttivi.
Tale decreto stabilisce i criteri e le condizioni generali per la concessione
delle agevolazioni la cui attuazione è demandata a successivi decreti
ministeriali, per ciascuna delle finalità di intervento
previste, nei quali verranno stabiliti i termini, le modalità e le
procedure per la presentazione delle domande. Di seguito vengono
riassunti i principali elementi di interesse contenuti nel decreto del 23
luglio 2009.
Aree
tecnologiche e finalità degli interventi
Le agevolazioni verranno concesse
per a realizzazione di investimenti produttivi riguardanti le aree tecnologiche
individuate dall’articolo 1, comma 842, della Legge n. 296/06 e per
interventi ad esse connessi e collegati: efficienza energetica, mobilità
sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy
e tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.
Le finalità degli interventi riguardano:=
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a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione (ossia
quelle costituite non prima di 24 mesi dalla data di presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni);
b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di
ricerca o di sviluppo sperimentale (ossia i programmi realizzati in
collaborazione con Organismi di ricerca, quelli agevolati sulla
base di norme comunitarie, statali e regionali completamente realizzati
da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni ovvero qualora l’impresa a seguito della realizzazione del
programma abbia depositato un brevetto prima della domanda di accesso alle
agevolazioni);
c) programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle
unità produttive;
d) specifici obiettivi di innovazione,
miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministero dello
sviluppo economico.
Soggetti
beneficiari
a) Nelle aree di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c) del Trattato possono accedere alle agevolazioni
imprese di piccola, media e grande dimensione secondo i criteri indicati nell’allegato
1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005. Limitatamente ai programmi inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle
agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato
inferiore a 200 milioni di euro.
b) Nelle aree diverse da quelle di cui all’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato possono accedere alle
agevolazioni solo le imprese di piccola e media dimensione.
Le predette imprese devono possedere, alla data di presentazione
della domanda di agevolazioni, i seguenti requisiti:
-
essere regolarmente costituite ed iscritte
nel Registro delle Imprese; le imprese di servizi devono essere costituite
sotto forma di società;
-
essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti civili, non trovarsi in liquidazione volontaria o essere
sottoposte a procedure concorsuali;
-
essere in regime di contabilità
ordinaria;
-
non rientrare tra le imprese che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
-
essere in regola con le disposizioni vigenti
in materia edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e nei confronti degli
obblighi contributivi;
-
non essere destinatarie, nei tre anni
precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce;
-
aver restituito agevolazioni godute per le
quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un
ordine di recupero;
-
non trovarsi in condizioni tali da
risultare impresa in difficoltà come individuata dal Regolamento CE
800/2008;
Programmi/attività
ammissibili
I programmi di investimento ammissibili
devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
-
realizzazione di nuove unità produttive;
-
ampliamento di unità produttive esistenti;
-
diversificazione della produzione di
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
-
cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
I predetti programmi devono essere organici e funzionali e si
devono riferire alle seguenti attività economiche:
-
Attività
manifatturiere (sezione C della classificazione delle attività
ISTAT 2007);
-
Attività
di produzione e distribuzione di energia
elettrica e di calore (sezione D della classificazione ISTAT 2007, con
le limitazioni previste dalla normativa);
-
Attività
di servizi (si veda allegato 1 al D.M. 23 Luglio 2009).
In conformità a quanto previsto dalla disciplina
comunitaria non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attività economiche
relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale,
dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche. Particolari
limitazioni sono previste, inoltre, per il settore della trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il programma di investimenti non
può essere avviato prima della presentazione della domanda di agevolazioni.
Non sono, pertanto, ammissibili i programmi per i quali esistano
titoli di spesa antecedenti la presentazione della domanda di agevolazioni.
Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte,
con le modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”
.
Spese
ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle relative
all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni e devono
riguardare:
a.=
span> suolo
aziendale e sue sistemazioni (nel limite del 10% dell’investimento
complessivo);
b.=
span> opere
murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche
aziendali;
d. macchinari, impianti ed attrezzature
varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività
amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione,identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’impianto oggetto
delle agevolazioni;
e.
span> programmi
informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva interessata dal programma (per le grandi
imprese tali spese sono ammissibili nel limite del 50% dell’investimento
complessivo);
f. per le sole PMI, le spese
relative a consulenze connesse al programma d’investimento nel limite
del 3% dell’investimento complessivo.
Non sono ammesse le spese relative ai
beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.
Non sono, inoltre, ammesse le spese relative a
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, quelle
relative all’acquisto di immobili che abbiano beneficiato di altri aiuti
nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda, quelle relative
a imposte e tasse, nonché quelle relative a beni di importo inferiore a
500,00 euro al netto di I.V.A.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese i relativi
pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.<
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Agevolazioni
concedibili
Le agevolazioni sono concesse alle condizioni ed entro i limiti
delle intensità massime di aiuto
previste dal
Regolamento GBER, fatto salvo quanto previsto in caso di garanzia.
· Forma:
Le agevolazioni possono essere concesse in una delle seguenti
forme ovvero in una
combinazione delle
stesse:
_ contributo in conto impianti
_ contributo in conto interessi
_ finanziamento agevolato
_ garanzia
Il contributo in conto interessi è concesso in relazione
ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a
tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non
superiore al 75% delle spese ammissibili, con una durata massima di 10 anni
oltre un periodo di preammortamento commisurato alla
durata del programma. Il contributo è determinato in percentuale al tasso di
riferimento stabilito dalla Commissione Europea in misura massima non superiore
all’80%
Il finanziamento agevolato è concesso dal Ministero dello
sviluppo economico in misura non superiore al 75% delle spese ammissibili,
con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento
commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento
è pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea.
Le agevolazioni nella forma di garanzia potranno essere concesse
a titolo di aiuto “de minimis” ai sensi
del Reg. CE 1998/2006.
· Intensità:
La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili
ed è espressa in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo). Le
intensità massime delle agevolazioni sono quelle previste, per
dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area
ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata
dalla Commissione Europea.
· Erogazione:
L’erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base di stati di avanzamento documentati.=
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Modalità
di attuazione
In relazione a ciascuna
delle finalità di intervento, il Ministero dello sviluppo economico
stabilirà con propri decreti i termini, le modalità e le
procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché la
procedura di selezione e valutazione che, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 123/
98,
potrà essere di tipo valutativo a graduatoria o a sportello.
Negli stessi decreti il Ministero potrà stabilire
specifiche indicazioni o limitazioni con riferimento ai programmi di investimento e alle attività ammissibili, ai
limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili, alle spese ammissibili,
alla durata massima dei programmi, alla forma e alla misura delle agevolazioni
nonché alle modalità di erogazione e alle cause di revoca.
Limitazioni
e obblighi
Le agevolazioni previste dal Decreto 23 Luglio 2009, non sono
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,incluse
quelle concesse a titolo “de minimis”
secondo quanto previsto dal Reg. 1998/2006.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ai
seguenti obblighi:
-
apportare un contributo finanziario attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle
spese ammissibili;
-
mantenere i beni agevolati per almeno 5 anni,
ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione, ossia quella
relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.