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Legge 181/89: incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore

La legge 181/89

La legge 181/89 è l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione.

Gli incentivi sono stati riavviati con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2015, con importanti novità:

  • sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa
  • la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non è più obbligatoria

 

Chi può accedere alle agevolazioni

L’incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili.

Invitalia valuta i progetti, eroga le agevolazioni e monitora l’avanzamento dei programmi di investimento.

Cosa finanzia

La legge 181/89 finanzia programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale, completati eventualmente da progetti per innovare l’organizzazione.

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro e essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti.

Quali sono i programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni

Quelli che riguardano:

a)      nuove unità produttive che adottino soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;

 

b)      l’ampliamento e/o la riqualificazione di stabilimenti esistenti attraverso la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento radicale del processo produttivo;

 

c)        la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di quelle esistenti che forniscano servizi (anche turistici);

 

d)      l’acquisizione uno stabilimento o di alcune sue parti (macchinari, attrezzature, ecc.).

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono avere l’obiettivo di:

a)      innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;

b)      consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

c)       ottenere una maggiore efficienza energetica;

d)      favorire la cogenerazione ad alto rendimento;

e)      promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

f)       risanare i siti contaminati;

g)      riciclare e riutilizzare i rifiuti prodotti da altre imprese.

A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione cioè l’insieme di nuovi metodi organizzativi nelle attività commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa

Quali sono i settori ammissibili alle agevolazioni?

a)      manifatturiero;

b)      estrattivo di minerali da cave e miniere;

c)        produttivo di energia o di tutela ambientale;

d)      dei servizi alle imprese;

e)      dello sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

 

Che tipo di agevolazioni finanziarie prevede la L.181/89?

a)      un finanziamento agevolato per il 50% degli investimenti ammissibili. La restituzione deve avvenire in massimo 10 anni, a cui si aggiunge un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;

b)      un finanziamento a fondo perduto e contributo diretto alla spesa non superiore al 25% dell’investimento ammissibile. L’ammontare del contributo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell’impresa, oltre che dalla tipologia del regime di aiuto richiesto;

 

c)       un’eventuale partecipazione al capitale su richiesta dell’impresa.

Le tre tipologie di agevolazioni non possono comunque superare il 75% dell’investimento complessivo.

Dove si applica

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa:

  • Aree di crisi industriale complessa

Si tratta di specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale.  La complessità può essere dovuta alla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione che ha avuto importanti effetti sull'indotto, oppure, alla grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. 

  • Aree di crisi industriale non complessa

Riguardano le situazioni di crisi industriale che presentano un impatto significativo sullo sviluppo e l'occupazione nei territori interessati. Sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta delle regioni sulla base di specifici indicatori ISTAT.

Per l’elenco dei Territori della Regione Abruzzo si rimanda al DGR n.684 del 29 ottobre 2016

 

Tempistica per la presentazione della domanda per le aree di crisi non complessa

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2017.

Per inviare la domanda è necessario:

  1. registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
  2. una volta registrati, accedere all'area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare (a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2017).

 

 

 

 

 


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