Credito d’imposta per la riqualificazione e
l’accessibilità delle strutture ricettive
(art. 10 decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, cosiddetto “Cultura
e Turismo”)
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
I soggetti
beneficiari dell’agevolazione sono le
strutture alberghiere .
Per “struttura
alberghiera” si intende: una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria,
con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri
servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, composta da non meno
di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture
alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere,
gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche
normative regionali.
Agevolazione
Alle imprese
alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016, relative ai seguenti interventi:
·
interventi di
ristrutturazione edilizia;
·
interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche;
·
interventi di incremento
dell'efficienza energetica;
·
spese per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere dello schema di
decreto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità
estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del
secondo periodo d'imposta successivo.
Il credito
d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fino all’importo
massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta (66.667 euro annue), nel
rispetto dei limiti UE (de minimis), e comunque fino all'esaurimento
del plafond disponibile.
Inoltre
tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime
voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Spese eleggibili al credito d’imposta
Sono considerate
eleggibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese sostenute nel 2015:
Interventi di ristrutturazione edilizia concernenti:
·
costruzione dei servizi
igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
·
demolizione e ricostruzione
anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con
esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il
rispetto sia del volume che della sagoma;
·
ripristino di edifici, o
parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per
i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
·
interventi di miglioramento
e adeguamento sismico;
·
modifica dei prospetti
dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e
finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi
caratteristiche diverse materiali, finiture e colori,
·
realizzazione di balconi e
logge;
·
recupero dei locali
sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
·
sostituzione di serramenti
esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte,
finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri
aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni
fiscali;
·
sostituzione di serramenti
interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto
a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico),
·
installazione di nuova
pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie
e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti
rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili
galleggianti;
·
installazione o sostituzione di
impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di
prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.
relativamente a interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia
sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali
·
sostituzione di finiture
(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o
l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici,
citofonici, impianti di ascensori, demotica);
·
interventi di natura
edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori,
l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o
piattaforme elevatrici;
·
realizzazione ex novo di
impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di
handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri
adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;
·
sostituzione di serramenti
interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi
volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
·
installazione di sistemi demotici atti a controllare in
remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
·
sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della
comunicazione ai fini dell'accessibilità;
relativamente a interventi di incremento dell'efficienza
energetica, le spese per:
·
installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
·
installazione di schermature
solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per
condizionamento estivo;
·
coibentazione degli immobili ai
fini della riduzione della dispersione termica;
·
installazione di pannelli
solari termici per produzione di acqua;
·
la realizzazione di impianti elettrici,
termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti
di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,
attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++);
relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le
spese per:
·
acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,
apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori,
macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica,
macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti,
abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi
caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di
sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
·
acquisto di mobili e di
complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli,
scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili
contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole,
zanzariere;
·
acquisto di mobili fissi,
quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine
componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
·
acquisto di pavimentazioni
di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per
parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
·
arredi e strumentazioni per la realizzazione di
centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.
Le singole voci di
spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.
L'importo totale
delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per
ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un
credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.
Caratteristiche e utilizzo del credito d’imposta
Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di
deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la
deducibilità delle spese.
Il credito
d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa
Agenzia delle Entrate.
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
(art. 6)
Le
risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Il Ministero,
entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul
proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse.
Entro la stessa
data comunica con le stesse modalità l’ammontare delle risorse impiegate e di
quelle che saranno disponibili per l’anno successivo.
I crediti di
imposta sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa
annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
in ciascuno degli esercizi medesimi. Il credito d’imposta concesso per le spese
relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo non può comunque
oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali
disponibili.