Con il passaggio alla Camera del DL Sviluppo è stato
rifinanziato il credito d'imposta (c.d. Visco Sud) per
le imprese che investono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il bonus, era stato previsto dall’art. 1, commi dal
271 a 279, della
Finanziaria 2007.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia,
Sardegna.
Sono invece esclusi dal credito d’imposta le “imprese in
difficoltà” finanziaria e i soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché i settori
dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e
assicurativo.
I PROGETTI FINANZIABILI
L’agevolazione incentiva
progetti di investimento iniziale riguardanti:
• la creazione di un nuovo
stabilimento;
• l'ampliamento di uno stabilimento
esistente;
• la diversificazione della produzione di uno
stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
• un cambiamento fondamentale del
processo di produzione complessivo di uno stabilimento
esistente.
Nello specifico, l’agevolazione è concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi
strutturali, quali la creazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, la
riattivazione e l'ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al
suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano attraverso
interventi:
- volti ad aumentare la capacità
produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello
preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di
maggiore capacità produttiva;
- intesi a riportare in funzione impianti
disattivati;
- di carattere straordinario volti ad un adeguamento
tecnologico dell'impianto che consenta di incrementarne
i livelli di produttività.
I BENI AGEVOLABILI
Costituiscono beni agevolabili le
acquisizioni (effettuate anche tramite contratti di locazione
finanziaria), correlate agli investimenti facenti parte di un progetto iniziale, di beni strumentali nuovi
(materiali ed immateriali) ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e
103 del TUIR.
In particolare, si tratta di:
• macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e
B.II.3, dell'art. 2424 c.c., destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali
agevolabili.
In tale ambito, come chiarito dalla
Circolare 38/E/2008, sono, altresì, agevolabili:
- attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di
laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi,
attrezzatura commerciale e di mensa;
- attrezzatura varia ed utensili,
legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa;
- attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo
d'usura;
• programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente
alle piccole e medie imprese;
• brevetti concernenti nuove tecnologie
di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l'attività svolta nell'unità produttiva.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite
del 50% del complesso degli investimenti agevolati per
il medesimo periodo d’imposta.
Restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti di
mera sostituzione, tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da
quelle indicate nella norma agevolativa, compresi gli
immobili e gli autoveicoli, le spese e gli oneri pluriennali deducili dal
reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108 del TUIR.
IL CALCOLO DELL’INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
L'ammontare dell'investimento
ammissibile all'agevolazione è dato, per ciascun periodo d'imposta e per
ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni
nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli
ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura
produttiva nella quale si effettua il nuovo
investimento